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NUMERO 24 - 17/12/2008

 Federalismo fiscale e sanità

“Federalismo Fiscale e Sanità” rappresenta, da sempre, un binomio inscindibile. Dalla combinata formulazione delle rispettive discipline dipendono, infatti, le sorti della finanza pubblica, del sistema tributario e, di conseguenza, della portata dei diritti di cittadinanza, soprattutto quelli riferiti alla Salute e al sociale. Una interdipendenza primaria tra le due materie-ambito dalla quale dipenderà lo spessore dell’assistenza salutare e, con essa, i livelli essenziali delle prestazioni costituzionalmente protetti (comma 2, lettera m, art. 117 Cost.), “specializzati” in Lea e Liveas.
 Dunque, un legame storico, quello tra federalismo fiscale e sanità, divenuto così sin dal ‘99, con l’approvazione della cosiddetta riforma ter, il d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 che ha sensibilmente integrato e modificato il d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, introduttivo dell’aziendalizzazione del sistema. Quindi, prima che intervenisse la revisione costituzionale definitivamente approvata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Più esattamente, una siffatta “sinergia” legislativa è originariamente emersa allorquando è stato attribuito il titolo all’art. 19 ter dell’integrato testo del d.lgs. 502/92: “Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell’efficienza del Ssn”. Un precetto (rectius, una titolazione) certamente interessante che, tuttavia, forse a causa del contenuto non propriamente all’altezza dell’intestazione argomentativa, è risultato essere - alla conta della legislazione successiva - una enunciazione di mero principio. Ciò a dimostrazione di quale idea si avesse all’epoca e in quale considerazione si tenesse il federalismo e, in specie, quello fiscale.
 Da quegli anni in poi, nonostante fosse lì per essere approvata la revisione costituzionale del 2001 e, con essa, il novellato art. 119 Cost., si è registrato un mancato adeguamento, soprattutto culturale, che ha fatto sì che la politica si rendesse responsabile di colpevoli ritardi nell’attuare la Costituzione in termini di finanziamento pubblico, in senso lato. Tutto questo è avvenuto, in particolare modo, nella parte in cui necessitava individuare norme applicative e strumenti che garantissero, da una parte, l’autonomia finanziaria delle Regioni e, dall’altra, le risorse necessarie ad assicurare alle medesime l’integrale finanziamento (comma 4, art. 119 Cost.) delle funzioni attribuite loro in materia sanitaria.
 Il federalismo fiscale non realizzato ha rappresentato, quindi, una grave inadempienza dell’ultimo decennio, che ha fatto in modo che il finanziamento della Salute fosse abbandonato a se stesso, “tormentato”, sempre di più, ad ogni successivo passaggio normativo routinariamente recato nelle leggi finanziarie che si sono avvicendate e nei correlati provvedimenti legislativi cosiddetti di accompagno. 

(segue)



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