stato » dottrina
-
di Maria Alessandra Sandulli
Forum sull'art. 20 del D.L. n. 185/2008 (con interventi di Mario P. Chiti, Diana-Urania Galetta, Francesco Volpe)
FORUM SULL'ART. 20 DEL D.L. N. 185/2008 RECANTE "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE, IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTICRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE"
Introduzione al forum di Maria Alessandra Sandulli
L’art. 20 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre 2008 “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”,significativamente rubricato “Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo”, in nome delle “particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole”, segna una nuova tristissima tappa verso l’allontanamento dallo Stato di diritto e dalla effettività della tutela, tanto più grave in quanto diametralmente opposto alle chiare indicazioni date dall’ordinamento comunitario anche con la Direttiva 2007/66 e alla rilevanza che esse assumono nel sistema delle fonti ridisegnato dall’art. 117 Cost. dopo la riforma del 2001.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individuerà “gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale”. In modo analogo si provvederà “per gli interventi di competenza regionale” condecreto del Presidente della Giunta Regionale.
I suddetti decreti individueranno anche i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell’investimento, nominando appositi commissari straordinari delegati che vigileranno sul loro rispetto.
La manovra di “velocizzazione” si riversa peraltro in modo dichiaratamente “simmetrico” sulle regole che ne disciplinano il – prevedibile – contenzioso, che:
- riducono in modo pesantissimo i termini processuali (oltre a dimezzare quelli di proposizione del ricorso principale, si riducono addirittura a soli dieci giorni dall’accesso agli atti quelli per la proposizione di motivi aggiunti e analogamente a dieci giorni dalla notifica del ricorso principale – o, verosimilmente – di questi ultimi - quelli per la proposizione del ricorso incidentale: con buona pace per il principio di parità delle armi);
- impongono la redazione della sentenza in forma semplificata (generalizzando così anche per le controversie più complesse uno strumento introdotto per le azioni manifestamente inammissibili, improcedibili, fondate o infondate ed evidentemente incompatibile con una sana e completa disamina delle questioni portate all’esame del giudice);
- individuano nella stipula del contratto – tralasciando peraltro di precisare se la regola valga anche se tale stipula sia avvenuta prima del decorso del c.d. standstill period imposta dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici e dalla richiamata Direttiva 66 - la preclusione alla tutela cautelare e reintegrativa in forma specifica, riducendola al risarcimento per equivalente (strumento che, come lucidamente avvertito da autorevole giurisprudenza, non si concilia con la decisione in forma semplificata).
In altre e ripetute occasioni chi scrive ha espresso le proprie serie preoccupazioni su queste forme di abdicazione alla giustizia sostanziale e al ruolo di garanzia del buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni che il giudice amministrativo dovrebbe svolgere. L’urgenza di aprire un dibattito scientifico su questo tema anche nell’auspicio di offrire al Parlamento (chiamato alla conversione di queste disposizioni) ogni possibile apporto tecnico suggerisce di rinviare ogni ulteriore personale commento, rimettendo il tema alle riflessioni di quanti ritengano di svolgerne.
+ Decreto legge n. 185/2008
+ Intervento di Mario P. Chiti
+ Intervento di Diana-Urania Galetta
+ Intervento di Francesco Volpe
ITALIA - DOTTRINA
La competenza legislativa regionale in materia di energie rinnovabili al vaglio dei limiti statali e delle competenze trasversali
Matteo Battistelli (20/11/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Macro-rigenerazione urbana: tra partecipazione dei privati e discrezionalità amministrativa
Federica Ciarlariello (20/11/2024)
ITALIA - DOTTRINA
L’in-house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici
Luigia Michela Fera (20/11/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Barriere giuridiche all’asilo e limiti all’integrazione: un’analisi di diritto processuale penale. Il caso dei rifugiati Hazara in Italia
Daniela Mainenti (20/11/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Il trattamento dei dati biometrici nell’IA Act: intersezioni tra la normativa di protezione dei dati e la nuova disciplina europea dell’intelligenza artificiale
Francesca Mollo (20/11/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La Regione Abruzzo e l’energia: le vicende delle comunità energetiche rinnovabili e delle concessioni idroelettriche
Giovanni Provvisiero (20/11/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Il principio di integrazione in prospettiva comparata: riflessioni sull’esperienza francese
Francesco Scattolin (20/11/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Quando le autocrazie sfidano la forma di stato liberal-democratica: riflessioni a margine del recente “editto” russo
Alessandro Sterpa e Eleonora Iannario (20/11/2024)