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di Ida Nicotra, Guido Galipò
Chi difende la Costituzione? Note a margine del recente parere del Csm sulle norme in materia di sospensione dei processi
Durante l’iter parlamentare di discussione del DDL governativo in materia di sicurezza, il CSM è intervenuto con l’emissione di un parere della sua VI commissione, fatto proprio dal plenum di Palazzo dei Marescialli.
La vicenda suscita interesse proprio per il contenuto dello stesso, che esprime valutazioni circa la illegittimità costituzionale delle norme in materia di sospensione dei processi.
In difesa delle prerogative del Parlamento sono intervenuti prima i Presidenti delle due Camere e poi con una chiara, ancorchè sobria, presa di posizione il Capo dello Stato, in qualità di Presidente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura.
Con una lettera indirizzata al Vice Presidente Mancino, il Quirinale ha precisato che il C.S.M., pur nella pienezza dei suoi poteri consultivi, legislativamente previsti e garantiti da una “consolidata prassi”, non è abilitato ad esprimere giudizi di costituzionalità sui testi di legge all’esame del Parlamento, competendo tale funzione “ad altre istituzioni”.
Una “irregolarità” costituzionale che sembra scaturire da un duplice ordine di considerazioni: da un lato, dalla struttura del sistema di garanzie predisposto dalla Carta del 1948, e dall’altro dalle peculiarità del C.S.M. quale organo di rilevanza costituzionale, dotato di funzioni specifiche e, comunque, estranee al potere di valutazione di costituzionalità, preventiva o successiva, su leggi ed atti equiparati.
Sotto il primo profilo, occorre sottolineare come, nella vexata quaestio su “chi dev’essere il custode della costituzione” fra dimensione politica e necessità giurisdizionale del controllo di costituzionalità, il Costituente italiano abbia voluto forgiare un modello che, pur assegnando un ruolo centrale alla Corte costituzionale in materia di sindacato delle leggi, secondo un controllo accentrato, successivo e con carattere di definitività (Ruggeri, Spadaro), ha previsto significativamente taluni istituti di controllo preventivo di costituzionalità dei testi di legge, individuando nel “potere neutro” (Mortati) del Capo dello Stato, il “garante politico” (Paladin, Guarino) della Costituzione, unico soggetto in grado di esprimere un “indirizzo politico costituzionale” (Barile), idoneo a formulare rilievi “anticipati” di costituzionalità.
(segue)
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