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NUMERO 17 - 10/09/2008

 La Riforma dello Statuto di autonomia dell’Andalusia nel contesto della pluralità di spazi costituzionali di ambito europeo

Il sistema costituzionale spagnolo s’inserisce all’interno di una pluralità di ordinamenti e di spazi costituzionali di ambito europeo. L’interazione dialettica fra tali spazi sta conducendo alla nascita di un diritto costituzionale europeo inteso in due sensi: in senso stretto come diritto costituzionale dell’Unione Europea e in senso più ampio come diritto costituzionale dei diversi livelli costituzionali (europeo, statale, territoriale) in Europa.
Nel contesto di tale pluralità di spazi costituzionali, il varo della riforma deve essere analizzata da una prospettiva differente rispetto a quella tradizionale. Tale prospettiva parte da una premessa metodologica che deriva dalla constatazione di un dato fondamentale: posto che attualmente non ritroviamo la ‘materia costituzionale’ solo all’interno della Costituzione del 1978, di ‘riforma costituzionale’ non può parlarsi con riferimento al solo testo costituzionale del 1978. Si tratta di una conseguenza del pluralismo ordinamentale al quale la Costituzione spagnola si apre, in un contesto che prevede una molteplicità di spazi costituzionali. 
La frammentazione della materia costituzionale corrisponde alla frammentazione del potere costituente, che implica limiti specifici alla riforma. Tali limiti si manifestano in tutti i livelli costituzionali. A livello europeo, li ritroviamo all’interno delle clausole di salvaguardia dell’identità costituzionale degli Stati che, secondo il Trattato di Lisbona, saranno introdotte all’art. 4 TUE, testo consolidato (che corrisponde al primo comma del vecchio art. I-5 del Trattato Costituzionale, ad eccezione della sua ultima frase), il quale stabilisce che: “L’Unione europea rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomia regionali e locali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”.
A livello autonomico, gli Statuti di autonomia registrano il limite insuperabile del testo costituzionale, che deve essere rispettato da qualsiasi riforma statutaria. A livello statale, infine, benché non siano espressamente previsti, tali limiti possono derivare dai processi d’integrazione europea e di decentramento territoriale, dal momento che gli stessi sono attualmente operativi in relazione al livello autonomico e al livello europeo. Benché non esistano impedimenti giuridici formali, la Costituzione non può conoscere riforme che risultino contrarie allo Stato autonomico o all’Unione europea.



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