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di Beniamino Caravita
Ipotesi per l’introduzione di elementi di differenziazione e di specialità nello status delle Regioni ordinarie
La completa e rapida attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. rappresenta un primo possibile strumento per la realizzazione di un assetto di autonomia differenziata confacente alle esigenze di Regioni a sviluppo avanzato, consentendo alle stesse di ottenere l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ossia, nello specifico, il trasferimento di numerose nuove competenze (facendo riferimento al percorso di attuazione intrapreso, ma non ancora concluso, dalla Regione Lombardia ovvero dalla Regione Piemonte, le competenze potrebbero riguardare, ad esempio, ambiti materiali come la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la tutela dei beni culturali, l’organizzazione sanitaria, le infrastrutture, le casse di risparmio e le casse rurali a carattere regionale).
Secondo quanto richiesto dal dettato costituzionale, il procedimento legislativo deve essere caratterizzato dalle seguenti fasi: a) avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata; b) consultazione degli Enti locali; c) intesa tra lo Stato e la Regione interessata sulle ulteriori forme e condizioni di autonomia da attribuire alla Regione; d) legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere che, sulla base dell’intesa raggiunta, preveda l’attribuzione di ulteriori competenze alla Regione.
Fortemente condivisibile appare la scelta, già fatta propria da alcune Regioni (fra le quali ad esempio compaiono le già citate Regioni Lombardia e Piemonte), di sostenere l’immediata e diretta applicazione dell’art. 116, comma 3, Cost., non essendo necessaria alcuna preventiva disciplina legislativa o regolamentare di attuazione. Non sembra, infatti, costituzionalmente doverosa una legge dello Stato recante la disciplina, sia per lo Stato che per le Regioni, degli aspetti procedurali da seguire.
(segue)
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