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NUMERO 7 - 08/04/2009

 Lo sviluppo sostenibile nel diritto comunitario e la necessità di cooperazione con i Paesi extra-Ue

E’ circostanza pacifica che l’Unione europea, oggi, individui nelle tematiche ambientali uno dei suoi ambiti di intervento privilegiati. Ciò è dovuto ad un lungo processo di continua e costante sensibilizzazione della comunità europea.  
All’epoca dei trattati istitutivi , infatti, la conservazione dell’ambiente naturale non era stata inclusa tra le materie di competenza comunitaria, e non era avvertita come necessaria da alcuno degli Stati membri. Realizzare il mercato unico era, ed è restata a lungo, la priorità delle istituzioni regionali. Benchè una prima forma di tutela fosse comparsa sulla base dell’articolo 235 (ormai 308 CE) sin dal 1973, solo con l’Atto Unico europeo del 1986 (ratificato un anno più tardi) la Comunità europea ha elaborato una propria strategia in materia ambientale, fondata sull’adeguamento ai più elevati standard di tutela presenti nel panorama internazionale e sul rigoroso rispetto degli stessi. Da quel momento, l’ambiente è divenuto sempre più presente nelle diverse versioni dei trattati, come di volta in volta modificati. Attualmente, la versione vigente del Trattato contiene l’elenco dei principi cui l’azione dell’Unione in materia ambientale è ispirata- prevenzione, precauzione, correzione in via prioritaria alla fonte del danno ambientale, chi inquina paga - tutti a loro volta filtrati alla luce del concetto di sviluppo sostenibile.
Quest’ultimo costituisce il perno su cui poggia l’intero edificio normativo europeo nel settore ambientale. Esso postula uno sviluppo fondato sullo sfruttamento delle risorse da parte delle generazioni presenti che non pregiudichi la possibilità, per quelle a venire, di continuare a svilupparsi utilizzando, a loro volta, le risorse. Il principio è stato teorizzato dalla Commissione Bruntland nel 1987, e contestualmente inserito nel Rapporto stilato dalla stessa al termine del proprio lavoro.
Più tardi, nell’enunciato 3 della Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo di Rio, pur esprimendolo in forma anodina, lo ha imposto nell’ambito del diritto internazionale, ancorché tuttora  ne sia dubbia la qualifica di principio, data la sua cogenza esclusivamente morale.
Esso rientra infatti nella c.d. soft law , ossia quell’insieme di norme “morali” (giuridicamente non vincolanti), contenute in dichiarazioni e convenzioni che gli Stati  sottoscrivono e ratificano, peraltro volentieri, consapevoli dell’inesistenza di meccanismi sanzionatori nei confronti degli eventuali trasgressori.
E tuttavia alla “legge morbida” va attribuito l’innegabile merito di tracciare le linee tendenziali sulle quali si evolverà il diritto ambientale nel tempo a venire.
Dal momento del suo inserimento nella Dichiarazione conclusiva del vertice di Rio, lo sviluppo sostenibile ha dimostrato grande adattabilità ai contesti più disparati, venendo indicato quale finalità da perseguire in materie a volte assai eterogenee tra di loro: “nel solo settore ambientale, esso è stato applicato alla biodiversità, alle risorse idriche, alle risorse naturali rinnovabili, all’esaurimento delle risorse fossili, ai rifiuti, al riscaldamento climatico e all’effetto serra, all’inquinamento dei mari, della terra e dell’aria, alla desertificazione, alla deforestazione, all’erosione del suolo. Insomma, come è stato efficacemente notato, è un concetto vorace”.

(segue)



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