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di Paola Bozzao, Marco Esposito
L’esercizio del diritto di sciopero tra contenimento e rispetto della libertà sindacale: alcuni spunti sul disegno di legge governativo
Il disegno di legge delega in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio scorso, ha già ricevuto l’attenzione di molti studiosi. Questa stessa rivista ha ospitato un primo autorevole commento (Liso) che, pur nell’equilibrio di fondo, ha puntato il dito sui passaggi più discutibili dell’intervento governativo, così, in parte, unendosi idealmente ad altri interventi piuttosto preoccupati per il possibile vulnus arrecabile – con questo progetto legislativo – ai principi costituzionali della libertà e del pluralismo sindacale (Roccella).
Sulla scia di tali prime letture, vogliamo allora tentare di contribuire, con questo commento, al dibattito che sicuramente tanto si intensificherà nei giorni a venire; non si propone, quindi, un approfondimento esegetico, quanto piuttosto la segnalazione dei passaggi più critici che vengono affrontati nel disegno di legge e che meritano di essere trattati in modo sistematico.
Il nostro lavoro, pertanto, acquisisce senso solo se si anticipano alcune coordinate generali di sistema, dalle quali un ragionamento scientifico sullo sciopero non può prescindere.
La prima considerazione attiene allo stretto intreccio tra le varie dimensioni del fenomeno in esame. Si vuole, cioè, intendere che l’analisi della disciplina in materia di sciopero risente fortemente (e non potrebbe essere diversamente) delle variabili prospettive, storiche e politiche, che - non solo nel nostro ordinamento sebbene particolarmente in esso – rappresentano una cifra esegetica ineludibile per l’inquadramento, anche giuridico, dell’istituto.
Solo calando le interpretazioni in materia di sciopero in un contesto storico-evolutivo dei fenomeni politici e giuridici più generali si riesce a rendere concreta la portata regolativa dei precetti mutevoli che, di epoca in epoca, caratterizzano il regime di un primario e fondamentale diritto di matrice sindacale, definibile, senza enfasi alcuna, la base di qualsiasi libera dialettica negoziale. Se si assume – come non può non assumersi (cfr., di recente, Rusciano) – questo punto di vista, si comprende quanto sia complesso elaborare, del diritto di sciopero, uno statuto fisso ed imperturbabile; là dove è evidente che gli equilibri politici ed ideologici creano inevitabili tensioni nella complessa realtà fenomenologica, che è compito del legislatore ricomporre e rendere armoniche. In ciò la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è realmente esemplare, giustapponendosi in essa la tutela di alcune fondamentali prerogative di libertà dei lavoratori da un lato, e di tutta la società dall’altro, ivi ricompresa la libertà economica.
(segue)
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