(omissis) P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ritenuta, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per contrasto o incompatibilità con lo Statuto regionale siciliano, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dall’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione della Repubblica italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, per quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo, dispone la sospensione del presente giudizio e manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe notifiche di rito alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
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