
Scorrendo l’elenco costituzionale dei titoli di legittimazione degli interventi legislativi statali, l’unica materia direttamente rilevante sul punto parrebbe quella contenuta nell’art. 117, comma secondo, lett. p), relativa a «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane». A prima vista, sembrerebbe dunque necessario concludere che, salvo quanto lo Stato può disporre in virtù di tale clausola (come è noto peraltro non di agevole interpretazione), e salvo “incursioni” legittimate da altri titoli di intervento, quale ad esempio quello del “coordinamento della finanza pubblica”, la materia considerata rientri nell’ambito della potestà legislativa residuale regionale... (segue)
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