
Camera di Consiglio del 12/05/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: GALLO
Norme impugnate: Art. 49 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.
Oggetto: Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza della Commissione tributaria regionale di accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria soccombente in prime cure - Esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione - Istanza del contribuente per la sospensione dell'esecuzione della sentenza e dei conseguenti atti dell'amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione (in specie, iscrizione a ruolo dell'intero tributo e iscrizione di ipoteca preordinata all'espropriazione immobiliare) - Ritenuta esclusione della tutela cautelare anche nel caso in cui la relativa esigenza si manifesti solo in seguito alla pronuncia di secondo grado - Omessa previsione che la sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, possa essere sospesa, in unico grado cautelare, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile.
Dispositivo: inammissibilità
Atti decisi: ord. 322/2009
Focus Lavoro Persona Tecnologia
(18/06/2025)
Elenco dei referee Focus LPT
(18/06/2025)
Dossier 'Rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Piemonte'
(11/06/2025)
Dossier 'Rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte'
(11/06/2025)
Dossier 'Rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte'
(11/06/2025)