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NUMERO 5 - 07/03/2012

 La Corte Costituzionale: giudice delle libertà o dei conflitti?

Il titolo di questo Convegno rispecchia bene una tendenza che si va consolidando, soprattutto a partire dai primi anni Duemila, che ha visto il prevalere, nell’ambito del contenzioso della Corte costituzionale, delle questioni in via principale incentrate sui conflitti, rispetto a quelle in via incidentale. Si tratta peraltro di una tendenza, che nel periodo suddetto ha avuto diverse oscillazioni. Una prima spiegazione del fenomeno può consistere nell’esaurimento di tutto quel contenzioso, di tipo incidentale, costituito dalle leggi del periodo fascista e prefascista e invece sull’emergere, in particolare, dei numerosi problemi connessi all’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, che ha prefigurato nuovi rapporti tra Stato e Regioni. Peraltro il crescere o il decrescere delle questioni regionali dipende anche, in una certa misura, dalla coerenza dei rispettivi quadri politici sussistente tra il Governo e le Regioni stesse. Sii tratta tuttavia di mere circostanze di fatto, che però determinano le oscillazioni predette, in quanto il nuovo sistema del controllo successivo delle leggi regionali sposta praticamente le trattative tra Stato e Regioni al momento del giudizio davanti alla Corte costituzionale, inducendo forme di rinuncia al ricorso, magari all’ultimo minuto , e comunque in tempi e modi del tutto imprevedibili. Ma le ragioni della diminuzione, negli ultimi tempi, del numero delle questioni incidentali possono consistere, oltre alle considerazioni di carattere generale già prospettate in un diverso, più specifico ordine di motivi, che si incentra essenzialmente nell’ampliamento delle forme, praticabili dai giudici a quo, di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni normative, oggetto di questioni incidentali. Soprattutto negli ultimi dieci anni, infatti, la Corte, anche per ridurre l’arretrato, ha progressivamente incrementato le ordinanze di inammissibilità c.d. di “merito”, cioè per erroneità del presupposto interpretativo, o anche di rinvio al giudice a quo per un nuovo esame della motivazione, al fine di valutare se la questione di legittimità costituzionale prospettata possa essere superata attraverso una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma denunciata. Tali tipologie di ordinanze di rinvio tendenzialmente sono, per così dire, di contenuto “neutrale”, cioè la Corte, in linea di principio, non indica al giudice a quo quale dovrebbe essere l’interpretazione da seguire in concreto per “salvare” la norma, ma tuttavia talvolta la Corte lascia intendere, in modo più o meno esplicito, la linea interpretativa che il giudice potrebbe (o dovrebbe) seguire per superare la prospettata illegittimità costituzionale della norma censurata... (segue)



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