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di Maria Alessandra Sandulli
Il codice del processo amministrativo nel secondo correttivo: quali novità?
Alla soglia della scadenza dei termini per l’utilizzo della delega contenuta nell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con d. lgs. 14 settembre 2012, n. 160 il Governo ha approvato il testo del secondo “correttivo” al Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e già oggetto di un primo intervento correttivo operato con d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Come si legge nella Relazione al testo approvato dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, parzialmente modificata e integrata rispetto a quella originaria, mentre tale primo intervento correttivo aveva come obiettivo principale quello di introdurre aggiustamenti minori, dovuti in molti casi a mere imperfezioni linguistiche nella formulazione delle disposizioni, con il secondo decreto, nel prendere atto che l’esperienza applicativa dei primi due anni di vita del Codice “ha dimostrato la bontà del lavoro svolto e l’adeguatezza delle disposizioni processuali introdotte a fornire risposte alle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini e delle imprese”, contribuendo ad una sensibile riduzione dei tempi processuali e a un rafforzamento dell’effettività della tutela giurisdizionale, sono state introdotte alcune puntuali modifiche, che, in coerenza con le linee fondamentali già presenti nel d.lgs. n. 104, mirano a rendere più funzionali alcuni istituti processuali, ovvero ad adeguarli alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale. Al tempo stesso, il nuovo intervento normativo costituisce occasione per l’introduzione di alcune mere correzioni al testo vigente, al fine di emendarlo da alcune residue imperfezioni linguistiche, ovvero per l’introduzione di alcune disposizioni di mero adeguamento tecnico della disciplina già vigente. Ancora una volta, come già nel 2010, il Governo è intervenuto in senso riduttivo sullo schema approvato dalla Commissione, eliminando, tra l’altro, le disposizioni dirette ad allungare – ad un anno, decorrente però sempre dall’illecito (con eliminazione della riapertura dei termini anche dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento dell’atto lesivo) – i tempi di proposizione dell’azione autonoma di risarcimento del danno. La questione, come noto, è stata sottoposta alla Corte costituzionale, proprio in riferimento all’eccessiva (ed inutile) limitazione dei tempi di azione dopo l’intervenuto annullamento dell’atto lesivo (ord. TAR Sicilia, Palermo, 7 settembre 2011 n. 1628) ed è tuttora pendente... (segue)
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