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NUMERO 1 - 09/01/2013

 La semplificazione normativa al vaglio della Corte costituzionale. Recenti problemi di ordine sostanziale e processuale

È normale giudicare più importante una sentenza di un’ordinanza. Ma talvolta capita di imbattersi in ordinanze che presentano motivi d’interesse quanto (e più di) alcune sentenze. È il caso dell’ordinanza n. 341 del 2011. Con questa pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso in riferimento, in primo luogo, all’art. 2268, comma 1, numero 297, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) abrogativo del decreto legislativo del 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e, in secondo luogo, all’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 246 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005). In particolare, l’ordinanza in oggetto è di sicuro interesse perché rivela quali complesse questioni di ordine sostanziale e processuale debba affrontare il vaglio di costituzionalità sul complesso fenomeno della semplificazione normativa avviata con il menzionato art. 14 della legge 246 del 2005... (segue)



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