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NUMERO 1 - 09/01/2013

 La Corte dei Conti dice no al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali

Con la sentenza n. 165 del 15 ottobre 2012, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata della Corte dei conti affronta, tra le tante, la questione del rimborso delle spese legali sostenute da amministratori di enti locali, escludendo la legittimità dell’assunzione a carico del bilancio comunale del rimborso delle spese legali in favore di un assessore. Al riguardo, l’interesse per tale sentenza emerge agevolmente se si considera che, a differenza dei dipendenti del comparto Regioni-enti locali, nessuna disposizione pone in capo agli amministratori il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per un giudizio civile o penale, conclusosi con esito favorevole, per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento del ricoperto ufficio. Difatti, mentre per i dipendenti degli enti locali l’art. 28 del C.C.N.L. di comparto del 14.9.2000 prevede l’assunzione a carico delle amministrazioni locali delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile e penale promossi nei loro confronti, per gli amministratori il diritto al rimborso delle spese legali è previsto esclusivamente in relazione ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, conclusi con definitivo proscioglimento, mentre nessuna disposizione prevede espressamente detto diritto anche in relazione ai giudizi civili e penali. Proprio dall’assenza di una specifica normativa in tema di rimborso delle spese legali degli amministratori legali muove il ragionamento della sezione giurisdizionale per la Basilicata della Corte dei conti che, con ampi richiami giurisprudenziali, sia costituzionali che di legittimità, non ne ammette la rimborsabilità, non soltanto escludendo un’interpretazione estensiva della relativa disciplina prevista per i dipendenti, ma ritenendo anche non condivisibile la tesi dell’applicabilità alla fattispecie in esame, con il ricorso al procedimento analogico, dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che “il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico”... (segue)



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