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NUMERO 10 - 15/05/2013

 Le nuove frontiere del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il rinvio accelerato del T.A.R. per “disapplicare” il giudicato del Consiglio di Stato

Negli ultimi anni la giustizia amministrativa ha mostrato un crescente interesse verso l’utilizzo del rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE e sui rapporti tra tale istituto e le regole processuali nazionali. Il caso più recente assume particolare rilevanza proprio sul piano processuale, riguardando un contrasto di interpretazione tra giudice amministrativo di primo grado e Consiglio di Stato, ormai pronunciatosi in merito con sentenza definitiva. La questione giuridica attiene all’ambito applicativo delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, previste dall'art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riguardo alle conseguenze della non corretta dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ed alla correlata natura giuridica delle verifiche incombenti sulla stazione appaltante. Nel caso di specie, la commissione giudicatrice aveva escluso l’impresa ricorrente dalla gara per la mancanza della dichiarazione prevista dall’art. 38, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006, relativa al soggetto che era stato indicato quale “direttore tecnico” dalla stessa offerente. Dopo aver appreso di essere stata esclusa, la ricorrente aveva trasmesso alla stazione appaltante due comunicazioni con le quali chiariva, rispettivamente, che il soggetto indicato come direttore tecnico non aveva riportato nessuna condanna penale e che l’indicazione della qualità di direttore tecnicoin capo al soggetto menzionatoera stata effettuata erroneamente, poiché il medesimo, come risultava dall’estratto camerale riportante le cariche sociali attribuite, era semplicemente consigliere di amministrazione, senza alcun potere di rappresentanza. Per l’effetto, l’impresa ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e la riammissione in gara, nonché l’annullamento, sempre in autotutela, della nuova gara frattanto indetta dall’Amministrazione... (segue)



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