I Trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno impresso una virata al processo d’integrazione europea nella direzione dell’accrescimento della sua componente di tipo politico e costituzionale. Il Trattato sull'Unione europea, nella versione successiva ad Amsterdam, dichiara che l'Unione si fonda su principi che si possono definire costituzionali (art. 6), prevedendo un meccanismo sanzionatorio per gli Stati membri che non vi si attengano (art. 7), ergendoli a condizioni di accesso per i Paesi che tali aspirano a diventare (art. 49) e considerandoli elementi caratterizzanti dell'azione dell'Unione verso l'esterno (art. 11). Il Trattato menziona poi l'esistenza di “tradizioni costituzionali comuni” agli Stati membri (art. 6), lasciando quasi intendere che esse si basano proprio su quei principi fondamentali posti alla base dell'Unione. Accanto a queste disposizioni, indicative di una sorta di omogeneità costituzionale dell’Unione europea, il Trattato istitutivo, sin dalla sua prima versione, garantisce il rispetto dell’identità nazionale. Enunciata dapprima sinteticamente, poi in modo più dettagliato (v. infra §3), la clausola sul rispetto dell’identità nazionale si rivela sin dall'inizio in potenziale antitesi con le disposizioni sull'omogeneità dell'Unione europea, dando adito a diversi interrogativi sulla sua effettiva portata e sull’idoneità ad interferire con il processo d'integrazione. Il principio sotteso alla clausola era del resto già stato utilizzato più volte, ben prima della sua introduzione nei Trattati, dalle giurisprudenze nazionali, a baluardo delle prerogative statali di fronte all'avanzamento del processo d'integrazione europea. Nella giurisprudenza comunitaria la clausola è risultata invece a lungo silente. L'avvento del Trattato di Lisbona sembra aver segnato un'inversione di rotta, che ne vede un uso più frequente, con conseguenze che potrebbero rivelarsi di non poco conto sulla limitazione degli effetti dell'integrazione europea, anche nel settore dei diritti di cittadinanza. Alla luce delle modifiche normative intervenute nella definizione d'identità nazionale e dell’interpretazione che le viene riconosciuta dalla Corte di Giustizia, si cercherà di appurare se la c.d. identity clause si ponga in antitesi con il concetto di tradizioni costituzionali comuni e, a fortiori, con l’affermazione di una più completa “omogeneità” del sistema Unione o se non si trovi invece, come sostenuto da autorevoli opinioni, in un rapporto dialettico con questo, costituendo anzi un elemento fondamentale di garanzia per l’Unione europea, cui consente di rimanere “unita” pur nella diversità talvolta spiccata fra i suoi Stati membri... (segue)
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