“La ragionevolezza, insieme con il ragionamento analitico, connota l’intero fenomeno giuridico, come anche, forse, gran parte delle cose umane; connota…tutte quelle, almeno, per cui abbia senso discutere; lasciando in disparte, da un lato, solo ciò per cui argomentare non ha senso o, dal lato opposto, ciò per cui argomentare equivale a dimostrare”. E ancora: “La ragionevolezza è divenuta ormai modo d’essere della funzione legislativa, prima ancora che canone interpretativo e di sindacato di costituzionalità, trattando di fenomeni coerenti e indissociabili. Il medesimo impiego dei canoni ermeneutici classici è soggetto ad un criterio di ragionevolezza, che orienta il passaggio dalla interpretazione letterale a quella logica, a quella sistematica, ecc., ben prima dell’impiego di argomenti, come quello delle conseguenze, non espressamente codificati; e questo criterio orientativo muove lungo un crinale nel quale la ragionevolezza si avvicina all’equità del caso concreto”. La ragionevolezza non si muove perciò sul piano di “un ordine sostenuto da una unica razionalità, talmente schematica da non consentire valutazioni più attente e consapevoli”. Augusto Cerri ha insegnato che, già nel pensiero generale e non solo in quello strettamente giuridico, esistono alcuni criteri della ragionevolezza: quello popperiano della non falsificazione, quello della compatibilità di determinate conclusioni con le condizioni di un dialogo leale, quello della probabilità (che, aggiungerei, può essere quella frequenziale o statistica ma anche quella che si riferisce ad eventi unici e che richiede procedure di verifica attinenti alla topica e non alla statistica), quello della coerenza. Quest’ultimo è “da intendere come struttura che presuppone la consistenza (cioè: la non contraddizione) ma la trascende. La assenza di contraddizione è condizione necessaria ma non sufficiente della coerenza. Coerenti sono due o più ipotesi contrassegnate dalla comunanza (quanto più estesa) delle premesse fondative”. L’ elemento della coerenza è quello sul quale più ci intratterremo: come criterio della ragionevolezza esso vale per il legislatore (che aspiri ad essere) ragionevole; vale come canone interpretativo e, perciò, anche nel sindacato di costituzionalità. Però, se è vero che “la ragionevolezza è sempre una ed i suoi modi di strategia accorta, di coerenza, di controllo dialettico sono comuni ad ogni disciplina ed anche al legislatore ed al giurista o al giudice”, è altresì vero che essa opera “in gradi ristretti e minimali nei confronti del legislatore ed anche in via solo negativa, così da non assorbirne le valutazioni. La politica è il campo dell’innovazione, della sperimentazione sociale, da effettuare a condizioni di responsabilità di chi propone qualcosa”. Anche se la vitalità del processo politico sembra oggi molto appannata e persino revocata in dubbio da alcune interpretazioni, Cerri non la nega né la rinnega, specie al fine di confermare che, nel campo dell’azione umana, nel quale non si danno verità definitive ed il dubbio è dominante, l’esperienza, l’attività dell’esperire soluzioni possibili non può che essere affidata ad una politica e ad un governo responsabili anziché a giudici irresponsabili. Così, mentre per il giudice la ragionevolezza e, come criterio di questa, la coerenza, è “assorbentemente prescrittiva”, per il legislatore questa prescrittività si attenua ma non scompare. Potremmo dire che il giudice delle leggi, in particolare, dovrebbe considerarsi rigorosamente tenuto al rispetto di un canone di coerenza, e dunque alla considerazione dei propri precedenti, nel valutare la misura (meno assorbente ma nondimeno) irrinunciabile della ragionevolezza del legislatore... (segue)
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