
Con l'ordinanza n. 23 del 2014 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato, come noto, la pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea circa la compatibilità con la direttiva 21.12.1989 n. 665 del vigente art. 13, c. 6-bis, lett. d, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15. Quest'ultimo prevede che "per i ricorsi davanti al Tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato, relativi ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000". Si aggiunga poi che, per effetto del comma 6-bis.1, "per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove", e che, in base al comma 3-ter, in materia di appalti per valore della lite "si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara"... (segue)
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