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FOCUS - Human rights N. 2 - 17/06/2016

 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Corte costituzionale

I movimenti recessivi dei sistemi di welfare state, il pesante impatto della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni sui paesi europei e le difficoltà di tenuta del sistema di garanzia dei diritti sociali – come enunciati in fonti di livello nazionale e sovranazionale - sono temi su cui i giuristi si stanno interrogando da tempo. Le persone con disabilità, in particolare, hanno visto l’acuirsi di situazioni di esclusione sociale: negli anni della crisi i tagli alla spesa pubblica hanno causato un aumento delle situazioni di vulnerabilità, contribuendo a porre (ulteriori) ostacoli sulla strada del pieno ed eguale godimento dei diritti. Nel contesto italiano uno dei problemi più spinosi è rappresentato dall’accesso alle prestazioni sociali agevolate. In quest’ambito, cruciale per la concreta garanzia dei diritti, emergono con chiarezza tanto “il bisogno di servizi a costi ragionevoli da parte dei soggetti disabili e, nelle situazioni più gravi, non autosufficienti” quanto “le esigenze di bilancio delle amministrazioni coinvolte”; e al fine di pervenire a una (difficile) ponderazione fra tali istanze si è resa necessaria l‘adozione di strumenti di valutazione della disponibilità economica delle persone richiedenti l’accesso alla prestazione e dei loro nuclei familiari (da ultimo, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente; d’ora in avanti, ISEE). A chi si rivolge ai soggetti pubblici erogatori viene quindi richiesto, a fronte della prestazione erogata, di compartecipare al costo della prestazione stessa, in misura variabile; ciò – si afferma - stante l’insostenibilità, al momento, di una totale gratuità di tutte le prestazioni da erogare. Non si tratta di una questione semplice da affrontare, dal momento che essa non solo costringe i decisori politici a esercizi di carattere economico-contabile per la determinazione del costo delle prestazioni (singole e aggregate), ma coinvolge anche aspetti riconducibili a valori e princìpi fondamentali del nostro ordito costituzionale, dal principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost., 2 comma), al valore della persona umana (art. 2), al diritto alla salute (art. 32), alla tutela delle persone “inabili al lavoro” (art. 38). Non deve quindi stupire il cospicuo corpus giurisprudenziale in materia di meccanismi di compartecipazione alla spesa formatosi negli ultimi anni. Di recente ad esso ha aggiunto una nuova pagina la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2016; e i paragrafi che seguono intendono fornire delle sintetiche osservazioni ‘a prima lettura’ della sentenza in questione.



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