
Dai dati forniti dalla Commissione Europea emerge che il Processo Civile Telematico (PCT), in Italia, è la più grande iniziativa di informatizzazione della giustizia in Europa. Il PCT, ovvero la digitalizzazione del processo civile mediante automatizzazione dei flussi informativi e documentali tra utenti esterni (Avvocati e ausiliari del Giudice) e uffici giudiziari, anche se realizzato attualmente solo per alcuni gradi di giudizio, ha indubbiamente perseguito, mediante l’utilizzo della tecnologia, l’obiettivo di assicurare un miglioramento della qualità della giustizia, dell’efficienza, della certezza del diritto, con una riduzione dei costi e dei tempi di durata dei procedimenti. Il nuovo formalismo processuale non ha tuttavia come scopo la creazione di nuove forme di tutela giurisdizionale, ma soltanto la regolamentazione della forma degli atti processuali e le modalità di accesso al sistema informatico civile. Il PCT non è, infatti, un nuovo tipo di processo civile caratterizzato da regole modificate, ma corrisponde all’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo mediante istituzione, definizione e organizzazione delle modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati da soggetti pubblici (Personale di Cancelleria, Giudici, Ufficiali Giudiziari, Avvocatura dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche) e privati (Avvocati, Ctu, Ctp e delegati alla vendita) coinvolti nel processo. E’ riscontrabile pertanto un indiscutibile risparmio economico per l’Amministrazione Giudiziaria determinato dall’invio, da parte degli uffici giudiziari italiani, di comunicazioni telematiche a mezzo posta elettronica certificata, con l’abolizione di quelle cartacee. Va inoltre evidenziato il notevole contenimento dei costi per l’archiviazione dei fascicoli, alleggeriti dal peso degli atti cartacei, e l’indubbio recupero in termini di recupero di efficienza, non essendo ipotizzabile, ad esempio, lo smarrimento di atti e documenti, evenienze sinora non rare e che avevano un impatto estremamente negativo, oltre che sui tempi del processo, anche sulla sua stessa regolarità. Come è stato opportunamente osservato, il dominio del “cartaceo” condiziona pertanto la qualità del lavoro svolto all’interno dei tribunali, che si traduce in una continua manipolazione e movimentazione di carte, deprimendo sostanzialmente la qualità dell’apporto del personale interno, che ben altri contributi di intelligenza e competenza potrebbe offrire... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico
Maralice Cunha Verciano (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Crisi dello Stato democratico rappresentativo, partecipazione politica elettronica e consapevolezza della società civile
Laura Fabiano (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il pluralismo nazionale preso (democraticamente) sul serio
Gennaro Ferraiuolo (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Welfare State e crisi
Damiano Fuschi (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
I Signori del Tech e la sfida sulle regole: il caso Amazon
Mario Midiri (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
L’attualità del principio di sussidiarietà
Giovanni Mulazzani (29/11/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il modello consultativo cinese
Laura Alessandra Nocera (29/11/2023)
Giurisprudenza - Italia - Consiglio di Stato -
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1354/2023, Sull’ammissibilità nel processo amministrativo delle fonti confidenziali
(22/11/2023)