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NUMERO 23 - 30/11/2016

 Il c.d. FOIA ed il suo coordinamento con istituti consimili

L’introduzione di un nuovo istituto giuridico nell’ordinamento determina inevitabilmente una serie di conseguenze sugli altri istituti già presenti. Come un sasso lanciato nello stagno, il nuovo ingresso produce effetti su ambiti già occupati. Ne consegue, fuor di metafora, che l’analisi giuridica dovrà occuparsi non solo del nuovo istituto in sé, bensì anche degli effetti che esso produce sugli altri istituti che lo hanno preceduto e che sono tuttora vigenti. Del resto, anche il nuovo istituto non è immune da effetti per così dire riflessi su di sè. Infatti, anche gli istituti già presenti e più antichi producono conseguenze su quelli di ultimo conio. Si determina così un impianto circolare in cui effetti e reazioni danno vita ad un sistema in cui la sommatoria a freddo dei singoli istituti in un medesimo contesto è molto diversa dal prodotto derivante dalle interazioni a caldo fra gli stessi. Queste premesse teoriche, valide forse per qualsiasi indagine giuridica, trovano conferma in relazione all’introduzione nel nostro ordinamento del c.d. FOIA (Freedom Of Information Act). Un nuovo istituto - ispirato ad alcune esperienze straniere e adombrato nel nostro ordinamento già a partire dal 2013 in occasione dell’approvazione del d.lgs. n. 33/2013 - che, oltre a dover essere analizzato in sé, ossia nel suo contenuto sostanziale, va esaminato guardando agli effetti (e alle corrispettive reazioni) che produce sul tradizionale regime del diritto di accesso, nonché sul successivo accesso civico. Il primo (diritto di accesso) disciplinato in generale dalla legge sul procedimento amministrativo; il secondo (accesso civico) introdotto dal d.lgs. n. 33/2013 cit., c.d. decreto trasparenza, in attuazione della c.d. legge anticorruzione del 2012... (segue)



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