Diamo per scontato che - nonostante quello che pensano i cantori tardivi di modelli maggioritari - al maggioritario non si può tornare e anche la forma di governo semipresidenziale appare oggi una chimera irraggiungibile, nonostante le recenti fascinazioni francesi. Ciò consegue ad una ragione politica (il voto del 4 dicembre), una ragione istituzionale (non è possibile il maggioritario con due Camere paritariamente collocate, ma con due elettorati diversi), una ragione giuridica (la Corte costituzionale ha posto paletti che rendono possibile solo un maggioritario eventuale, derivante dalla attribuzione di un premio a chi supera una percentuale altissima di voti, in una sola delle due Camere). In particolare, la giurisprudenza ci ha insegnato che nei sistemi elettorali si può effettuare un bilanciamento tra governabilità e rappresentatività, ma l'allontanamento dalla rappresentatività è possibile solo se limitato, proporzionato e congruo rispetto alla finalità della governabilità. E, allora nella situazione italiana post-referendum, è difficile sfuggire ad un sistema elettorale proporzionale. Il sistema tedesco si presta congruamente allo scopo, in questo momento più di quello spagnolo, basato sul metodo del divisore applicato in piccole circoscrizioni. Impone una distribuzione dei seggi proporzionale ai voti distribuiti; limita l'accesso dei partiti a quelli che hanno raggiunto la quota importante del 5% dei voti, evitando la frammentazione della rappresentanza; garantisce il rispetto del requisito - fondamentale, anche alla luce della nostra giurisprudenza costituzionale - della scelta diretta (di almeno una parte) degli eletti, attraverso l'elezione della metà dei deputati in collegi uninominali. Certo, il sistema tedesco, pur permettendo di coltivare una certa tensione maggioritaria (chi raggiunge il 40 per cento dei voti può ragionevolmente sperare nell'ottenimento del 50 per cento dei seggi), spinge ad alleanze successive al voto: ma questo è il prezzo inevitabile della situazione post-referendaria. E, allora, "tedesco" sia; ma lo sia sino in fondo, almeno per quanto riguarda le regole elettorali (dopo il voto, si potrà pensare all'introduzione in Costituzione della sfiducia costruttiva, con il problema - non insuperabile - della presenza di due Camere, ambedue titolari del rapporto di fiducia; dopo il voto, si dovrà anche ripensare alla questione delicata dei collegi esteri). Dunque, distribuzione proporzionale dei seggi; ma anche elezione diretta e sicura di chi vince nei collegi uninominali. Si dice che ciò sarebbe possibile in Germania perché lì il numero dei deputati non è fissato in Costituzione, ma è mobile e può essere modificato per rendere perfettamente proporzionale la distribuzione dei seggi, qualora un partito vinca nei collegi uninominali più seggi di quanti gliene spetterebbero in base al riparto proporzionale. E, in base a questo assunto, la proposta in discussione elimina la possibilità di doppio voto e posterga l'elezione nei collegi uninominali a quella dei listini proporzionali. Come è stato recentemente segnalato da più parti, l'effetto congiunto di questi due meccanismi è la creazione, in contraddizione con la giurisprudenza costituzionale, di un Parlamento dove lo spazio delle scelte dell'elettore è ridottissimo, limitandosi alla scelta del partito e poco potendo intervenire sulle scelte dei propri rappresentanti. Eppure, questo effetto si può evitare abbastanza facilmente. Basterebbe tener fermi questi tre punti: 1. la complessiva distribuzione proporzionale dei seggi ai partiti che abbiano raggiunto il cinque per cento dei voti (o anche solo tre collegi uninominali?) deve avvenire su base nazionale e non circoscrizionale o regionale; 2. va ripristinata la possibilità di voto disgiunto, che permette di premiare il candidato forte nel collegio uninominale, assicurandogli l'elezione diretta, e all'elettore di esprimere in modo completo e coerente la propria scelta; 3. va ridotto il numero dei collegi uninominali di una quota che permetta di evitare il rischio dei seggi soprannumerari. In tal modo, sempre ferma la distribuzione su base nazionale e non circoscrizionale dei seggi, se i collegi uninominali fossero intorno ai 240-250, invece di 303, il rischio di seggi soprannumerari sarebbe escluso o comunque ridottissimo; tale situazione si verificherebbe infatti solo se un partito vincesse nella metà dei collegi, ottenendo centoventicinque seggi, ma non raggiungesse nemmeno il venti per cento dei voti a livello nazionale oppure se un partito del cinque per cento vincesse più di trenta collegi uninominali. Si tratta di situazioni limite, altamente improbabili, che giustificherebbero l'applicazione eventuale e derogatoria della riduzione marginale dei peggiori eletti nei collegi uninominali, eliminando quel retrogusto sgradevole che accompagna l'allontanamento dall'originario modello tedesco.
ITALIA - DOTTRINA
The Enforcement of Human Rights by Albanian Constitutional Judges: A Focus on Individual Constitutional Complaints in Civil Matters
Enkelejda Koka e Laert Sheme (15/01/2025)
ITALIA - DOTTRINA
L’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri ed il c.d. simul simul. Della fine del libero mandato parlamentare («Après moi le déluge!»)
Enrico Albanesi (14/01/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Il Comitato Nazionale per la Bioetica
Luca Di Majo (14/01/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Gli affidamenti sotto soglia di rilevanza europea nel nuovo codice dei contratti pubblici nei settori ordinari e speciali
Maura Mattalia e Alberto Marengo (14/01/2025)
ITALIA - DOTTRINA
La libertà di espressione artistica nell’industria audiovisiva: difficili confini tra necessaria tutela costituzionale e diritti dei terzi
Giulia Sulpizi (14/01/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Violazioni del GDPR e colpevolezza nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia: note a margine delle sentenze Karantinas e Deutsche Wohnen
Fabio Balducci Romano (14/01/2025)
ITALIA - DOTTRINA
La protezione giuridica dei neurodati: i neurodiritti
M. Isabel Cornejo-Plaza, Roberto Cippitani e Vincenzo Pasquino (14/01/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Grandeur et faiblesses DE LA Convention de La Haye sur la coopération internationale dans l'enquête et la poursuite des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et d'autr
Francesco Seatzu (14/01/2025)