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NUMERO 24 - 20/12/2017

 Il 'diritto alla disconnessione' quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti

A seguito di recenti interventi normativi, il «diritto alla disconnessione» ha trovato ingresso anche nell’ordinamento italiano, dopo essere stato oggetto di dibattito in altre realtà dell’Unione Europea. A livello di fonti primarie, si deve all’art. 19, comma 1, legge 22 maggio 2017 n. 81, rubricata «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», la menzione espressa del diritto in parola, nella parte della legge dedicata al c.d. lavoro agile. Appena prima dell’entrata in vigore della legge in questione, peraltro, il «diritto alla disconnessione» aveva già trovato espresso riconoscimento in una fonte di rango regolamentare, vale a dire il Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria del 7 aprile 2017, n. 289, che appunto è rubricato «Diritto alla disconnessione al di fuori dell’orario di lavoro e attivazione del Giorno di indipendenza dalle e-mail in ogni trimestre» e che risulta essere la prima fonte interna precipuamente dedicata all’istituto in esame. Scopo dichiarato delle disposizioni citate, che hanno ricevuto anche una certa risonanza mediatica, è quello di salvaguardare gli ‘spazi di vita’ del lavoratore, che rischierebbero di essere compressi in caso di una reperibilità costante e continuativa tramite i mezzi di comunicazione che la tecnologia moderna mette a disposizione, primi fra tutti Internet, posta elettronica, comunicatività mediante telefoni cellulari. L’attenzione all’evoluzione e all’impatto della tecnologia sulla qualità della vita è dunque il punto di partenza di una normativa che intende preservare una dimensione privata dichiarata intangibile pure di fronte a strumenti che indubbiamente hanno raggiunto un alto grado di pervasività e di condizionamento delle attività quotidiane degli individui. L’influenza di tali strumenti è particolarmente evidente, in ambito giuslavoristico, nel contesto della «digitalizzazione» che contrassegna la «quarta rivoluzione industriale» e l’evoluzione del mondo del lavoro, con le molteplici sfide che esso comporta, specie in confronto a paradigmi ritagliati su modelli e categorie (“lavoratore subordinato”, “orario di lavoro”, “poteri di direzione del datore di lavoro”, etc.) che in sempre maggiori casi sembrano essere bisognose di un ripensamento. È proprio in tale prospettiva che fa il suo ingresso quella situazione giuridica soggettiva che prende il nome di «diritto alla disconnessione» e che, in prima battuta, può essere definito come il diritto del lavoratore ad astenersi dalla consultazione e dall’uso dei mezzi di comunicazione informatici e a distanza, per ragioni connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa, in un determinato lasso di tempo, che può dunque essere liberamente adibito dall’interessato ad altre attività. Nel presente articolo ci si ripropone quindi di vagliare l’estensione del diritto alla disconnessione, come configurato dalla normativa vigente, al fine di verificare l’esatta portata dell’istituto ed i limiti che incontra nell’ordinamento. Oltre alla l. 81/2017, di primario interesse si rivela dunque anche il D.D.G. Università dell’Insubria 289/2017, nel suo tentativo di introdurre il diritto in parola nell’ambito del rapporto di pubblico impiego. In prospettiva comparata, al fine di meglio cogliere gli aspetti caratterizzanti del «diritto alla disconnessione», si rivela opportuno volgere un rapido sguardo anche all’esperienza francese, ove il droit à la deconnexion ha trovato ingresso grazie alla loi 2016-1088 dell’8 agosto 2016 (c.d. Loi Travail). L’esame preliminare della normativa d’oltralpe, alla quale il legislatore interno ha sicuramente guardato al momento dell’introduzione dell’istituto nell’ordinamento italiano, potrebbe sicuramente offrire spunti di rilievo ai fini della presente indagine. Chiariti i confini del «diritto alla disconnessione», occorre interrogarsi sulla sussistenza o meno di un fondamento costituzionale dello stesso, valutando se esso sia funzionale alla tutela di interessi che trovano la loro collocazione all’interno della Carta fondamentale. Si tenterà dunque di trarre le fila del discorso, cogliendo i suggerimenti che saranno emersi dall’analisi compiuta nel corso dello scritto... (segue)



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