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NUMERO 1 - 03/01/2018

 Presentazione del libro di B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell'ambiente

L’Ambiente come lo intendiamo oggi è entrato progressivamente nel campo del diritto pubblico. Se prendiamo i manuali antecedenti agli anni 50/60 del secolo trascorso non troviamo traccia del diritto ambientale. Ciò non significa che l’ordinamento ignorasse alcuni settori che oggi inseriamo nell’ambito del diritto ambientale. Si pensi al R.D. 3267/1927 sui boschi e terreni montani o alle più note Leggi Bottai del 1939 sui vincoli culturali e paesaggistici. Massimo Severo Giannini faceva già interessanti richiami alla legislazione ottocentesca in materia sanitaria, di foreste e opere idrauliche. In realtà è stata la rivoluzione industriale ottocentesca che ha consentito l’attenzione dei diversi ordinamenti alle tematiche che oggi riportiamo nel quadro ambientale. Limitandoci a considerare il periodo postbellico, è noto che non troviamo menzionato l’ambiente nel testo costituzionale. I primi tentativi di offrire risposta alla individuazione della fonte costituzionale della tutela ambientale li abbiamo avuti con una lettura amplificativa del significato degli articoli 9 e 32 della nostra costituzione caratterizzata dalla assenza di una esplicita previsione. Solo con la revisione del Titolo V della seconda parte (legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001), il termine “ambiente” e il termine “ecosistema” hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento positivo. I tentativi di dare una visione organica della disciplina si sono succeduti (già a partire dalla fine degli anni 80) senza successo. Il tentativo più ampio è costituito dal decreto delegato n. 152 del 2006, il c.d. “codice dell’ambiente”. Questo ha raccolto senza un meditato coordinamento le discipline settoriali più rilevanti che configurano il sistema di tutela degli interessi ambientali del nostro ordinamento. A livello mondiale il primo passo per il consolidamento del diritto ambientale è la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 e la relativa Dichiarazione seguita da quella di Rio del 1992. A livello europeo citerei l’Atto Unico del 1986 e l’art. 191 del TUE dove si includono i principi di prevenzione, precauzione, correzione, e del chi inquina paga. Oggi sicuramente partendo dalla iniziale tematica della tutela del paesaggio e della salute il panorama è profondamente mutato come dimostra il libro che presentiamo. Per rendercene conto basta vedere i capitoli che toccano i diversi settori esaminati (territorio, urbanistica energia, tecnologia, ….). Quello che colpisce è ormai la pervasività della nozione che influenza in modo capillare il nostro diritto pubblico. Tutto il sistema delle fonti e dei diversi livelli delle entità competenti (internazionali, sopranazionali, statali, delle autonomie territoriali) ne è coinvolto unitamente ai diversi livelli di organi giurisdizionali... (segue)



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