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NUMERO 6 - 20/03/2019

 Nel merito del regionalismo differenziato

Ad attirare l’attenzione in merito al regionalismo differenziato sembra siano sinora stati soprattutto l’integrazione della sommaria procedura dettata dall’art. 116 Cost., attraverso l’inedito strumento degli accordi preliminari tra lo Stato e le regioni interessate, e l’individuazione del gettito tributario generato sul territorio regionale tra i criteri attraverso i quali definire le risorse da attribuire alle regioni che acquisiranno le nuove e più ampie competenze. Maggiormente defilata sembra essere rimasta la questione inerente al merito delle materie oggetto di attribuzione alle regioni: al di là di considerazioni di carattere generale sull’elenco di materie contenuto nell’art. 117, co. 3, Cost. – per alcuni eccessivamente ampio ed eterogeneo, per altri adeguato alle esigenze di differenziazione intrinseche al riconoscimento dell’autonomia regionale – e sulle possibili ricadute negative di un’eccessiva estensione delle competenze regionali in merito alla capacità dello Stato di realizzare, con la necessaria incisività, politiche nazionali ispirate al principio d’uguaglianza, non pare la dottrina si sia di molto spinta. La ragione è pienamente comprensibile: le trattative tra il governo nazionale e le giunte regionali di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si sono svolte (e, probabilmente, ancora si stanno svolgendo) in segreto, senza che nulla di ufficiale sia emerso riguardo al merito delle questioni affrontate, alla documentazione “grigia” di accompagnamento, alle posizioni di partenza, alla loro evoluzione, alla sede di confronto, ai soggetti coinvolti. A infrangere il silenzio informativo sono state, al momento, soltanto le bozze di intesa circolate informalmente, del cui aggiornamento non si può essere certi, ma che, proprio in quanto uniche fonti di informazione disponibili sul processo in atto, risultano di particolare interesse per provare a sviluppare qualche più approfondita considerazione di contenuto. Gettando uno sguardo complessivo su tali bozze, il presente scritto propone una rassegna delle nuove competenze che verrebbero attribuite a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con il duplice intento di presentare la nuova posizione costituzionale che ciascuna delle tre regioni verrebbe a rivestire e di porre tali posizioni a confronto le une con le altre. A tal fine, si è proceduto alla scomposizione delle competenze elencate nelle bozze oggetto di consultazione e alla loro ricomposizione per macroambiti omogenei in un quadro sinottico – riprodotto in calce al presente lavoro – che renda anche visivamente evidente, per ciascuna materia o sottomateria, quali funzioni o competenze verrebbero attribuite alle diverse regioni (con la precisazione che, in alcuni casi, le bozze di intesa registrano non l’intervenuto accordo, ma una richiesta regionale che non ha – ancora? – trovato l’assenso governativo). Naturalmente, ciascun singolo ambito meriterebbe la specifica attenzione che solo uno studioso esperto della materia saprebbe riservargli. In questa sede, ci si limiterà a trattare i profili di carattere generale suscettibili di avere ricadute sull’organizzazione costituzionale complessiva dei rapporti tra lo Stato e le regioni… (segue)



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