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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Par. n. 159/2021,Provvedimenti di mobilità di dipendenti del DAP – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia

Parere su istanza di accesso civico n. 9668095 23 aprile 2021: Provvedimenti di mobilità di dipendenti del DAP – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego parziale – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Ministero della Giustizia – Art. 5 comma 7 d. lgs. n. 33/2013 – Copie di provvedimenti di mobilità esterna emessi dal DAP.

 

Garante – RGDP – Limitazione della finalità – Minimizzazione dei dati – Dati personali – Accesso civico parziale – Elementi identificativi – Aspetti economici – Dipendenti coinvolti nella richiesta.

 

Tipologia e natura dei dati e informazioni – Aspetti economici – Funzionari – Generica conoscenza – Rischi specifici per interessati – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia – Ripercussioni negative sul piano lavorativo e personale.

 

Ostensione totale dei dati – non ammessa – Interferenza sproporzionata e ingiustificata – Violazione del principio di minimizzazione dei dati – Pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

 

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame di un cittadino su un provvedimento di diniego parziale a una propria istanza di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Ministero della Giustizia ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5 comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. La richiesta di accesso civico riguardava “Copie di provvedimenti di mobilità esterna emessi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per il personale di qualifica di Funzionario informatico”.

 

Il Garante ha ricordato che è necessario sempre rispettare i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). Per quel che qui rileva, occorre evidenziare che l’amministrazione ha fornito un accesso civico parziale poiché i documenti richiesti contenevano elementi identificativi anche connessi ad aspetti economici, specificamente riferiti ai dipendenti coinvolti nella richiesta.

 

Sul punto, il Garante ha ritenuto che si debba tenere conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nei provvedimenti di mobilità richiesti, connessi anche ad aspetti economici dell’attività lavorativa dei singoli funzionari. Invero, la generica conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso civico ai predetti dati può essere fonte di rischi specifici per i soggetti interessati, appartenenti al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, determinando possibili ripercussioni negative sul piano personale, professionale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo.

 

In conclusione, l’ostensione dei dati e delle informazioni personali contenuti nei provvedimenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia con i quali è stata concessa la «mobilità esterna» a propri dipendenti può effettivamente determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del personale appartenente al Dipartimento citato, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), arrecando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.



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