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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9688057 21 maggio 2021: Accesso a verbali – RPTC – Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Par. n. 205/2021, Accesso a verbali – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia – Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 –Tipologia e natura delle informazioni– Dati personali - Riservatezza.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d.lgs n. 33 del 2013.

Nel caso di specie, era stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto diversi documenti, fra cui il verbale di una seduta del Consiglio dell’Ordine comprensivo di alcune pagine coperte da omissis.

 

Tuttavia, l’amministrazione aveva rifiutato l’ostensione delle parti del predetto verbale omissate nella pubblicazione, anche alla luce dell’opposizione presentata da uno dei controinteressati, ritenendo sussistente un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè, fra gli altri, quello della “protezione dei dati personali.

 

In definitiva, il Garante ha ritenuto che - ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia abbia correttamente rifiutato l’accesso civico alla parte del verbale non pubblicata online, relativa alla trattazione del punto n. 2 dell’ordine del giorno, riguardante le richieste di spiegazioni al Presidente del Consiglio dell’Ordine relative a un’audizione dinnanzi a una Commissione del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Ha specificato il Garante che l’ostensione della parte di documento richiesto, anche considerando la tipologia e la natura delle informazioni contenute nonché alcune opinioni espresse dai partecipanti nei confronti dell’operato del soggetto controinteressato che si è opposto all’ostensione, avrebbe determinato un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del predetto soggetto controinteressato determinando in ogni caso un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti partecipanti alla riunione coinvolti (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).



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