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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR VALLE D'AOSTA, Sentenza n. 34/2023, L’istituto dell’accesso difensivo e le esigenze di riservatezza dei lavoratori dipendenti

Pres. La Guardia S. Est. Malanetto P.; OMISSIS e OMISSIS (difesi dagli avv.ti Andreina Degli Esposti, Vittorio Provera, Alberto Rho) contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (difeso dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato).

Accesso difensivo - tutela della riservatezza - artt. 2 e 3 de D.M. 757/94 – rapporto di impiego – rischio di ripercussioni ritorsioni e forme di discriminazione – attività ispettiva - giudizio di bilanciamento

Parti ricorrenti, in quanto destinatarie di un verbale unico di accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro di cui all’art. 15 d.lgs. 124/2004, proponevano istanza di accesso agli atti avente ad oggetto le dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso dell’attività ispettiva.

L’autorità amministrativa intimata, tuttavia, ha opposto formale diniego sostenendo come gli atti richiesti rientrino nell’ambito di quei documenti per cui, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.M. 757/94 l’accesso non è ammesso.

Avverso tale diniego parti ricorrenti agivano in giudizio.

 

La pronuncia in esame verte sull’analisi dei rapporti intercorrenti tra l’istituto dell’accesso difensivo e la tutela alla riservatezza dei singoli lavoratori.

Nello specifico, infatti, alla necessità delle società ricorrenti di conoscere - per ragioni difensive - le dichiarazioni rese dai dipendenti durante l’attività ispettiva, si contrappone l’esigenza di tutelare la posizione dei singoli dipendenti onde evitare il rischio di possibili ritorsioni o ripercussioni lavorative e, dunque, favorire forme di collaborazione con gli organi ispettivi.

In ragione di ciò, infatti, gli artt. 2 e 3 de D.M. 757/94 espressamente prevedono come siano sottratti all’accesso i “documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”

 

Ad avviso del Tar, investito della questione in esame, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le esigenze di riservatezza dei lavoratori sarebbero destinate a soccombere quando il rapporto di impiego è cessato, non rileva nel caso di specie data la peculiarità dei rapporti di lavoro oggetto di verifica.

Nello specifico, infatti, si tratta di contratti “extra o di surroga” propri del settore del turismo e dei pubblici esercizi per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni. Tali contratti sono caratterizzati, dunque, dalla reiterata chiamata dei medesimi lavoratori. 

Di conseguenza, l’eventuale cessazione del singolo rapporto di impiego non vale di per sé ad escludere il rischio di possibili ripercussioni o  discriminazioni rispetto alla possibilità di nuove convocazioni lavorative che potrebbero dipendere dal gradimento o meno delle dichiarazioni eventualmente rese dai dipendenti. 

 

Alla luce di tale analisi, il giudice amministrativo ritiene il ricorso infondato sostenendo come, in sede di giudizio di bilanciamento da svolgersi in concreto, tra le esigenze difensive dei ricorrenti e quelle di tutela dei lavorativi, prevalgano quest’ultime.

 

G. FILISI



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