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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4465/2023, Interdittive antimafia: il diniego all’accesso deve essere puntualmente motivato.

 Pres. P. Ungari, Est. N. D’Angelo - omissis (Avv.ti M. Caliendo e P. Cantile) c. Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina (Avv.ra gen. Stato)

 

Accesso documentale - Interdittiva antimafia - Motivazione

 

Nel corso del giudizio avverso una interdittiva antimafia, l’impresa ricorrente contestava con motivi aggiunti il diniego opposto dalla Prefettura all’ostensione dei documenti richiamati nel provvedimento gravato. Il TAR respingeva il ricorso ritenendo, in linea con la posizione della Prefettura, che i documenti non fossero accessibili per motivi di prevenzione e sicurezza, in base all’art. 3 del DM n. 415 del 1994.

Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha accolto le censure dell’istante sul rilievo che, ferma restando la particolare natura degli atti posti a base dell’istruttoria relativa alle interdittive antimafia e la loro tendenziale segretezza, l’inibizione all’accesso non può essere fondata, come essenzialmente avvenuto nel caso di specie, solo sul generico richiamo a norme di legge. Il diniego avrebbe dovuto fondarsi anche su una specifica motivazione in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica derivanti dalle attività e dalle acquisizioni istruttorie poste in essere dall’Amministrazione.

Il Collegio ha al riguardo chiarito che, in concreto, in relazione agli atti istruttori “a monte” dell’interdittiva, l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata.

Nonostante l’art. 24 della legge n. 241/1990 individui talune ipotesi eccettuative all’applicazione della generale disciplina in tema di accesso ovvero demandi alla normazione secondaria l’individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza è recessivo rispetto ad altri interessi, le prerogative difensive, riconosciute in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24,97,111 e 113 Cost.), nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla CDFUE (art. 47), devono al contempo essere garantite. Di conseguenza, il diniego all’accesso fondato sull’interesse alla riservatezza ovvero su ragioni di segretezza deve essere in ogni caso congruamente motivato per potersi ritenere prevalente sul diritto del richiedente.

L. DROGHINI

 

 



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