Abstract [It]: La ricerca intende approfondire la centralità della motivazione nella decisione giurisdizionale di non effettuare il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (specie nell’ambito dei giudizi amministrativi, da parte delle Corti supreme amministrative).
Il tema sembra di estrema attualità perché, nonostante le “precisazioni” sulla c.d. giurisprudenza Cilfit, rese dalla Grande Sezione della CGUE, in occasione della sentenza Consorzio Italian Management (C-561/19), persiste l’esigenza di chiarimenti (ulteriori) sui limiti e sulla portata dell’obbligo di motivare il mancato rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza.
Dopo aver evidenziato se e come la motivazione del mancato rinvio pregiudiziale sia sufficiente a evitare la violazione del diritto a un equo processo (art. 6, par. 1, CEDU), lo studio sottolinea gli “adattamenti” all’obbligo di spiegare le ragioni dell'omesso rinvio effettuati rispettivamente dalla Svezia e dalla Francia, a seguito dei rilievi sollevati, al riguardo, dalla Commissione europea, tramite l’attivazione di procedure di infrazione. Il contributo rimarca, inoltre, le sollecitazioni che, negli ultimi anni, il Consiglio di Stato ha rivolto alla CGUE per puntualizzare (se non rivalutare) i limiti all’operatività del rinvio pregiudiziale e, da ultimo, proprio per perimetrare il ruolo della motivazione del mancato rinvio, specie in considerazione delle responsabilità sia del giudice nazionale sia dello Stato. Si tratta, peraltro, di una preoccupazione comune ad altre Corti amministrative di ultima istanza, come dimostrano i recenti rinvii sulla motivazione del mancato rinvio pregiudiziale (sollevati dai giudici amministrativi della Slovenia e dei Paesi Bassi, nelle cause Kubera e Remling), a maggior ragione se la disciplina processuale nazionale può rivelarsi di ostacolo (perché animata dall’esigenza di velocizzare o comunque di "filtrare" i giudizi interni). Nel frattempo, le Supreme giurisdizioni amministrative hanno cercato occasione di confronto sul tema all’interno dell’ACA Europe.
Sembrano emergere, dunque, un’attenzione e una tensione crescenti e convergenti verso la ricerca (e maggiori rassicurazioni sulla sussistenza) di uno standard europeo dell’obbligo europeo di motivare, in particolare, il mancato rinvio pregiudiziale.
Title: The EU standard for reasons in non-referral for a preliminary ruling
Abstract [En]: The research aims to investigate the centrality of the reasoning in the judicial decision not to make an interpretative preliminary reference to the Court of Justice of the European Union (especially in the context of administrative judgments, by the Supreme Administrative Courts).
The topic seems to be extremely topical because, despite the ‘clarifications’ on the so-called Cilfit jurisprudence, rendered by the Grand Chamber of the Court of Justice, on the occasion of the Consorzio Italian Management judgment (C-561/19), the need for (further) clarifications on the limits and scope of the obligation to give reasons in non-referral for a preliminary ruling by the courts of last instance persists.
After pointing out whether and how a failure to make a reference for a preliminary ruling is sufficient to avoid a violation of the right to a fair trial (Art. 6(1) ECHR), the study underlines the ‘adaptations’ to the obligation to explain the reasons for failure to make a reference made by Sweden and France respectively, following the European Commission's findings in this respect, by initiating infringement proceedings. The contribution also highlights the solicitations that, in recent years, the Council of State has addressed to the CJEU to clarify (if not re-evaluate) the limits to the operation of the preliminary reference and, most recently, to perimeter the role of the motivation of the non-referral, especially in terms of the liabilities of both the national court and the State. This is, moreover, a concern common to other administrative courts of last instance, as shown by the recent references on the grounds for not making a reference for a preliminary ruling (raised by the administrative courts of Slovenia and the Netherlands, in the Kubera and Remling cases), especially if the national procedural rules may prove to be an obstacle (because they are driven by the need to speed up or in any case ‘filter’ domestic judgments). In the meantime, the Supreme Administrative Jurisdictions have created an opportunity for discussion on the topic within ACA Europe.
There seems to be emerging, therefore, growing and converging attention and tension towards the search for (and greater reassurance about the existence of) a European standard of obligation to give reasons in non-referral for a preliminary ruling.
Parole chiave: obbligo di motivazione, mancato rinvio pregiudiziale, standard, Corti amministrative di ultima istanza, responsabilità
Keywords: duty to state reasons, non-referral for a preliminary ruling, standards, Courts of last instance, liability
Sommario: 1. Introduzione. 2. La motivazione del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nella CEDU. 3. L’adattamento dell’obbligo di motivare l’omesso rinvio pregiudiziale dopo le critiche (e le procedure di infrazione) della Commissione: l’esperienza svedese e quella francese. 4. La motivazione del mancato rinvio pregiudiziale: i dubbi del Consiglio di Stato italiano e il ruolo “fondamentale” della parte motiva secondo la sentenza Consorzio. 4.1. Un raffronto “motivazionale” tra TAR e CDS: le perduranti preoccupazioni (in termini di responsabilità) del g.a. di ultima istanza. 5. I recenti rinvii sulla motivazione del mancato rinvio pregiudiziale: i casi Kubera e Remling. 6. Il confronto e la ricerca di un linguaggio giurisdizionale comune nell’esperienza ACA-Europe. 7. Conclusioni.
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