
Art. 48 del regio decreto 16/03/1942, n. 267, come sostituito dall'art. 45 del decreto legislativo 09/01/2006, n. 5. Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Omessa previsione di sanzioni in caso di inosservanza del predetto obbligo. (man. inamm.) ord. 278/2007
Cordoglio per la scomparsa del prof. Valerio Onida
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