
[omissis] Nella specie ricorrono tutti i requisiti per ritenere che l’ Associazione resistente sia organismo di diritto pubblico. Il dato normativo di riferimento è l’articolo 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici che – richiamando quasi testualmente quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 9, della Direttiva Comunitaria n. 18/2004 e la nozione già recepita nel nostro ordinamento dalla disciplina dei diversi settori dell’appalto pubblico (art. 1, comma 3, lett. b, del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358; art. 2, comma 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 2, comma 1, lett. a, del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157) – definisce organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. I tre requisiti – come chiarito dalla giurisprudenza – hanno carattere cumulativo [omissis].
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