
Il progetto di riforma costituzionale attualmente all’esame del Senato (sulla base del testo approvato dalla I Commissione Affari Costituzionali) prevede che il procedimento legislativo sia distinto in due tipologie. La prima tipologia, che rispetta i tradizionali canoni del “bicameralismo paritario” (ovvero con l’esercizio collettivo della funzione legislativa, che si perfeziona con la duplice approvazione del medesimo testo, anche mediante una pluralità di atti da parte della medesima Assemblea), va utilizzata nei soli casi espressamente previsti dalla Costituzione (e, come vedremo, forse specificabili e integrabili in via regolamentare). La seconda tipologia si ispira, invece, ad un innovativo bicameralismo sempre paritario, che è definibile come “non necessario” ovvero “eventuale”. Essa, infatti, non implica un’effettiva primazia di un’Assemblea rispetto all’altra, in quanto il procedimento deve comunque concludersi con una volontà – anche manifestata implicitamente mediante il silenzio/assenso - concorde delle due Assemblee. In questa seconda tipologia la distinzione di posizione tra le due Assemblee concerne quale tra le due sia intestata della competenza di esaminare – ed eventualmente approvare – in prima battuta l’atto di iniziativa legislativa, restando possibile, entro termini tassativi e nel rispetto di condizioni comunque equivalenti per entrambe le Assemblee, la facoltà della “seconda” Assemblea (quella cioè non competente in sede iniziale) di procedere al richiamo del testo già approvato dalla “prima” Assemblea, al fine di riesaminarlo con piena potestà, cioè concludendo con l’approvazione o il respingimento del disegno di legge nel testo originario, o ancora con l’approvazione con modificazioni, così determinando il ritorno del disegno di legge alla “prima” Assemblea. Tale tipologia procedimentale, ispirata dunque al principio del “bicameralismo eventuale”, si suddivide, a sua volta, in due sub-tipologie: una è caratterizzata dalla competenza iniziale (cioè dalla prima lettura) riservata al Senato in alcune materie determinate essenzialmente in collegamento alle competenze regionali o di rilievo, come vedremo, tendenzialmente “repubblicano”; l’altra – che assume quindi rilievo residuale rispetto sia alla predetta sub-tipologia, che al procedimento proprio delle leggi da approvarsi secondo il tradizionale “bicameralismo paritario” - a competenza iniziale riservata alla Camera... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
A cross-sectional analysis of the Transmission Protection Instrument: between economical needs and outdated Treaties
Matteo Bursi (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Le ipotesi di judicial overhaul in Israele
Enrico Campelli (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
La concorrenza in sanità e la garanzia della tutela della salute del cittadino
Francesco Giulio Cuttaia (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Quale futuro per il referendum? Considerazioni sul giudizio di ammissibilità e possibili svolte ermeneutiche de jure condito
Giovanni Guzzetta (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il ruolo dell’esecutivo nell’incerto futuro delle concessioni demaniali marittime
Anna Maria Liscio (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Credito al consumo e disciplina del rimborso anticipato: dalla Lexitor alla Corte costituzionale
Roberta Lo Conte (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Economia circolare e contrasto alla criminalità ambientale nel ciclo dei rifiuti
Anna Chiara Nicoli (21/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Gli strumenti di contrasto alla homelessness
Francesca Nugnes (21/03/2023)