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NUMERO 13 - 27/06/2012

 Alcune osservazioni generali sul processo legislativo previsto dal progetto di riforma costituzionale

Ringrazio preliminarmente gli organizzatori del seminario odierno per l’occasione di riflettere sulle riforme costituzionali in corso di discussione al Senato, precisando che le considerazioni che svolgerò presentano carattere essenzialmente giuridico e che eventuali valutazioni di sistema sono personali e quindi non riflettono in alcun modo la posizione dell’Istituzione di appartenenza. Le previsioni sul processo legislativo si riferiscono al testo della Commissione Affari costituzionali del Senato approvato il 29 maggio 2012 (A.S. 24 e abbinate-A, XVI) e sono essenzialmente contenute negli artt. 70, 72 e 74 di tale testo. L’art. 70 rispetto al testo vigente perde l’avverbio “collettivamente”, sicché la funzione legislativa risulta esercitata dalle due Camere solo se si tratta di progetti rientranti nei casi di cui all’art. 72, secondo e nono comma, Cost. (procedimento necessariamente bicamerale). Altrimenti vale il procedimento eventualmente bicamerale di cui al comma decimo del medesimo art. 72. L’art. 74 reca una modifica di natura formale. La disposizione più modificata risulta dunque l’art. 72, al momento la più corposa disposizione di tutta la riforma... (segue)



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