
Il Comitato ha ravvisato una violazione del diritto alla libertà di espressione (art. 19.2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) da parte della Bielorussia per aver arrestato e condannato a pagare un’ammenda il ricorrente responsabile di aver esposto la tradizionale bandiera bielorussa su un ponte come espressione della sua opposizione al regime. Tale azione è stata considerata dalle autorità giudiziarie nazionali come una manifestazione non autorizzata e, in quanto tale, condannata. Il Comitato riconosce la violazione dell’art. 19 del Patto poiché lo Stato convenuto non ha dimostrato che, come richiesto dall’articolo in questione, le limitazioni alla libertà di espressione del ricorrente erano necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico o la salute o la moralità pubbliche o, ancora, i diritti o la reputazione di altri individui.
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