Questo report sulla Citta’ metropolitana di Palermo avrebbe dovuto fare il punto dell’esperienza metropolitana successiva alla fase statutaria e in particolare dare conto di una delle funzioni più significative dell’ente di area vasta in questione, vale a dire quella relativa alla pianificazione strategica. Volendo riprendere le fila di quanto riferivo nel precedente report la <> continua. Infatti la Città metropolitana di Palermo (lo stesso dicasi per le altre due Città metropolitane siciliane) non ha ancora approvato lo statuto metropolitano e conseguentemente neppure il Piano territoriale generale metropolitano per cui vige quello predisposto dalla precedente Provincia. Tale ritardo sconta le vicissitudini che la normativa sul riordino degli enti locali ha incontrato in Sicilia. Dopo un percorso a dir poco accidentato è stata approvata la l. regionale 4 agosto n. 15 del 2015 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane” che all’art. 28 prevede che lo statuto metropolitano debba essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in parola dalla Conferenza metropolitana su proposta del Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente. Come è noto, questa legge è stata impugnata dal consiglio dei ministri in quanto alcune disposizioni si ponevano in contrasto con la l. n. 56 del 2014, la cosiddetta legge Delrio che in quanto legge di grande riforma economica e sociale implica il rispetto dei principi ivi contenuti anche da parte delle regioni speciali. Nella stessa delibera si leggeva la disponibilità del Governo a ritirare il ricorso nel caso in cui l’Assemblea regionale siciliana avesse fatto venir meno con una nuova legge i rilievi governativi. A seguito di ciò l’ARS presentò un d.d.l. di modifica della l. 15/2015 che sostanzialmente accoglieva le proposte del Governo centrale da cui poi scaturì l’approvazione della l. reg. 1 aprile n. 5 del 2016 recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015 n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”. Per quanto interessa in questa sede venne istituito il Consiglio metropolitano quale organo di indirizzo politico e di controllo, prevista la gratuità delle cariche, attribuiti alla Conferenza metropolitana poteri propositivi e consultivi nonché l’approvazione dello statuto metropolitano. Insoluto rimase tuttavia un profilo assai cruciale, quello relativo all’elezione indiretta del Sindaco metropolitano che nella disciplina statale è previsto debba coincidere con il sindaco del comune capoluogo a differenza della diversa modalità di elezione (quella diretta) disposta dalla legge regionale impugnata (art. 13). Infatti sulla scorta del convincimento che il titolo di investitura degli organi non integri un principio cui attenersi, ma rientri nel perimetro della competenza legislativa regionale, il legislatore siciliano in prima battuta rimase sulle sue posizioni. Tuttavia con la legge 17 maggio del 2016 n. 8 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” il legislatore siciliano si è uniformato alla legge Delrio anche su questo punto prevedendo che <> (art. 23). Il prossimo 20 novembre vi sarà la prima elezione del Consiglio metropolitano di Palermo (e delle altre due città metropolitane siciliane) slittata a tale data a seguito della modifica della l. 15/2015 ad opera della l. 5/2016 che stabilisce che in sede di prima applicazione l’elezione si svolge in una domenica compresa tra l’ 1 ottobre e il 30 novembre... (segue)
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28/11/2018
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28/09/2016
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22/07/2015
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21/01/2015
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17/11/2014
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10/10/2014
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28/07/2014