Tra inizio 2015 e settembre 2016, la Regione siciliana, che in materia di enti locali gode di potestà legislativa esclusiva, ha approvato ben cinque leggi concernenti le Città metropolitane. La più importante è certamente la L.r. 4 agosto 2015, n. 15, con la quale ha finalmente disciplinato organicamente le tre città metropolitane di Catania, Messina e Palermo e i restanti sei “liberi consorzi comunali”. Questi ultimi, non tragga in inganno il nomen, di “libero” hanno ben poco e ricalcano i confini delle rimanenti sei storiche province isolane. La legge n. 15 ha avvicinato solo in parte i nuovi enti al modello previsto a livello nazionale dalla Legge Delrio perché nella formulazione originaria conteneva significative differenze quanto ad articolazione interna degli organi dell’ente ed elettività del sindaco. Delineato (solo provvisoriamente) il quadro normativo, l’art. 6 della Legge fissava l’elezione dei sindaci metropolitani in una domenica compresa tra l’1 ottobre e il 30 novembre di quell’anno. Nelle more, la medesima legge (all’art. 51) prorogava le gestioni commissariali per tutto il 2015. Il Governo, però, ha impugnato la legge dinanzi alla Corte costituzionale (ricorso n. 89/2015, reg. ric., fissato per l’udienza del 22 novembre 2016) censurando, tra l’altro, sia l’articolazione interna degli organi che la mancanza di qualsiasi forma di ponderazione del voto per l’elezione del Sindaco metropolitano nonché la stessa elettività della carica. In buona sostanza, il Governo ha contestato i punti di maggior scostamento dal modello di governance previsto dalla legge n. 56 del 2014. La Regione prendeva tempo e, con L.r. 12 novembre 2015, n. 28, rinviava le elezioni alla primavera del 2016 prorogando contestualmente le gestioni commissariali fino al 30 giugno dello stesso anno. Presa piena coscienza della gravità delle censure mosse dal Governo dinanzi alla Corte, con una nuova legge (la L.r. 1 aprile 2016, n. 5) la Regione modificava l’ordinamento della città metropolitana su alcuni punti essenziali, mantenendo il carattere della elettività del sindaco ma adesso mediante voto ponderato dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni aderenti. Veniva superato, così, il bizzarro metodo di elezione nominale previsto dalla L. n. 15 del 2015,– giustamente censurato – secondo il quale il voto del consigliere di un comune di poche centinaia di abitanti avrebbe dovuto valere quanto quello del sindaco delle città capoluogo. In conseguenza delle importanti novità introdotte, le elezioni venivano ulteriormente spostate in una data ricompresa tra il 30 giugno ed il 15 settembre di quest’anno. Le gestioni commissariali erano ovviamente prorogate per il tempo necessario... (segue)
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