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NUMERO 17 - 28/08/2013

La pericolosa anomalia della “contrattazione” Stato-Regioni: una storia senza fine…

Come un po’ tutti sappiamo, la storia del regionalismo italiano – che, se vogliamo far risalire alla Costituzione del 1948, ha ormai ben 65 anni  – è in gran parte quella del “contenzioso” fra Stato e Regioni, almeno sotto il profilo del c.d. diritto vivente, ossia della realtà viva delle istituzioni. In questo senso, potrebbe dirsi che il diritto regionale contemporaneo è, nel bene e nel male, per molti versi un diritto giurisprudenziale. Ciò vale, s’intende, su entrambi i fronti dello scontro: legislativo (giudizio in via principale) e non legislativo (conflitto fra enti). Centinaia e centinaia di sentenze – talora importanti, ma più spesso di minuzioso e patetico dettaglio (si pensi al tema della competenza a disciplinare le guide alpine, chiuso salomonicamente dalla Corte secondo “altitudine”: la competenza statale o regionale veniva regolata al di sopra o a la di sotto di una certa altezza) – hanno praticamente “scritto” il diritto costituzionale regionale italiano. Alla fine, la storia delle controversie fra Stato e Regioni è quella di un rapporto tormentato, mai realmente sereno e raramente, quale avrebbe dovuto essere, ispirato a “leale collaborazione” come la Corte costituzionale prima in innumerevoli decisioni – e ora la stessa Costituzione, dopo la riforma del Tit. V del 2001 (art. 120, II c.) – richiedono espressamente. Non consola sapere che questa storia di relazioni conflittuali è, in fondo, comune a tutti gli ordinamenti caratterizzati da un forte decentramento: v’è un’analoga, ricca giurisprudenza per esempio in Austria, in Germania e in Spagna che lo comprova. Né aiuterebbe, nell’analisi della giurisprudenza, seguire un approccio di tipo “sportivo”: tot giudizi vinti dallo Stato, tot dalle Regioni. Proprio per il carattere altalenante, nel corso del tempo, della giurisprudenza e vista la differenza qualitativa di ciascuna controversia, non credo che abbia molto senso tirare conclusioni meramente quantitative sugli esiti generali dei giudizi. In questo senso, i numeri – da soli – servono a poco. Lo Stato, per esempio, potrebbe vincere in tanti micro-conflitti legislativi, su questioni secondarie, e perdere quei pochi veramente importanti sul piano del riparti effettivi delle competenze. Insomma, si possono vincere molte piccole, talora insignificanti, battaglie, ma perdere la guerra. Dunque, dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale, non ci sono vincitori e vinti, ma un percorso accidentato dove le parti – nel corso degli anni – si sono invertite continuamente... (segue)



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