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NUMERO 24 - 19/12/2012

Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale

Pur in un contesto di apparente quanto generale inconsapevolezza, è ben difficile negare che la legge cost. n. 1 del 2012 contenga, tra le altre e ben più note novità relative all’introduzione in Costituzione del c.d. “principio del pareggio di bilancio”, alcuni elementi di rilievo tutt’altro che accessorio o marginale che assumono i connotati di una vera e propria contro-riforma dell’autonomia regionale e locale rispetto al testo costituzionale riformato nel 2001, in particolare sotto il profilo dell’autonomia finanziaria, ma con effetti di notevole impatto su tutto il sistema della forma di stato e sulla concezione stessa delle autonomie territoriali e della loro posizione costituzionale quali enti “costitutivi” della Repubblica ai sensi dell’art. 114 Cost. Con questa legge cost., infatti, vengono introdotti una serie di limiti nuovi e assai stringenti nei confronti delle autonomie, sia mediante la loro diretta – ancorché parziale – costituzionalizzazione, sia mediante l’affidamento a future specificazioni ad opera del potere legislativo unilaterale dello Stato da esercitarsi, in particolare, con la legge organica attuativa del nuovo art. 81, sesto comma, Cost. e con la legge annuale di stabilità prevista dalla legge n. 196 del 2009. Tutto ciò comporterà, in primo luogo, la naturale esigenza di un profondo ripensamento degli approdi fino ad oggi raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di limiti alla potestà legislativa dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in relazione agli spazi di autonomia costituzionale riconosciuti agli enti territoriali sub-statali. Tuttavia, se si considera che l’autonomia finanziaria costituisce l’indispensabile fondamento del concetto stesso di “autonomia” e, in un certo qual modo, il fattore che consente di misurare il tasso di “autonomia politica” di un ente territoriale, ben più rilevante sarà la riflessione che dovrà necessariamente svilupparsi circa gli effetti sistemici della riforma costituzionale in esame (che è già diritto costituzionale positivo, seppure con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2014), evidentemente anche alla luce – se non del testo – quanto meno delle linee di fondo che hanno ispirato il disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo lo scorso 15 ottobre e avente ad oggetto una più organica revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, volta soprattutto a “colpire” la potestà legislativa delle Regioni (cfr. XVI Legislatura, A.S. n. 3520)... (segue)



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