LEGGE ELETTORALE E FORMA DI GOVERNO REGIONALE Dopo l’approvazione dei primi testi statutari nelle Regioni, adottati ai sensi del novellato art. 123 Cost., la riflessione può oramai incentrarsi sull’ambito ed i limiti della legislazione elettorale regionale. Tale riflessione deve considerare le due possibilità normative di cui, avvalendosi della potestà statutaria riconosciuta alle Regioni dall’art. 122, ult. co., del novellato testo costituzionale, si sono avvalse o si potranno avvalere le Regioni nell’adottare le proprie scelte statutarie in materia di forma di governo
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