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NUMERO 19 - 05/10/2016

Diritto alla vita familiare e unioni civili: la laicità incompiuta

  Il tema della famiglia e degli atti e rapporti che la costituiscono appartiene tradizionalmente a quelli eticamente sensibili, in cui la dialettica tra legge civile e legge morale, o naturale o religiosa, è particolarmente sentita dalle persone, dalle comunità, dalle società. Non vale rimuovere questa diffusa percezione affrontandolo in maniera positivistica, secondo la disciplina normativa, immemore o volutamente ignara degli interessi metagiuridici sottesi. Né giova, all’opposto, tentare di preservarlo oltre misura dall’assedio del processo di giuridificazione di ogni aspetto della vita sociale, arroccandosi intorno ad un fondamento non positivo, identificato volta a volta con entità metafisiche come la natura, la legge divina iscritta nei nostri cuori, la Nazione, la volontà generale, ecc., per negare a tale stregua legittimità alle discipline secolari che se ne distacchino. Al relativismo, cui conduce la prima posizione, si contrappone l’assolutismo dogmatico della seconda, e si tratta di due parallele destinate a non incontrarsi mai bensì solo a scontrarsi: la legge positiva di Creonte contro le “leggi non scritte degli dei”, o - nell’episodio dell’adultera riportato dal Vangelo di Giovanni (8, 1-11) - la legge divina scritta da Mosè contro la legge divina ma non scritta della misericordia. L’auspicio di un incontro, di un contemperamento è diffuso: ma esso non può avvenire come nell’impostazione giusnaturalistica attraverso una sottomissione del diritto scritto a quello non scritto, inteso come naturale secondo la soggettività dell’interprete. L’art. 29 della Costituzione italiana si presta certamente ad essere interpretato secondo una simile impostazione: il sintagma “società naturale”, che il primo comma riferisce alla famiglia, evoca in qualche modo quel mondo immutabile perché corrispondente allo stato di natura. A Piero Calamandrei appariva una “contraddizione in termini (…) parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè, in sostanza, da un negozio giuridico”. Ma, stando ad una parte non trascurabile dell’assemblea costituente, non c’era contraddizione alcuna perché anche quel negozio giuridico non era nella disponibilità del legislatore statuale, non poteva che riflettere a sua volta l’ immutabile diritto di natura, ovvero la “natura delle cose”, quel che allora a tanti sembrava naturale: un atto espressivo della “profonda volontà implicita nell’incontro dei due, il giorno del matrimonio”, che legittima un’unione stabile, indissolubile, raccolta intorno ad un’autorità maritale e paterna,  estesa alla disciplina degli stessi aspetti etici e affettivi della convivenza coniugale in funzione del superiore interesse della famiglia e dei suoi figli. Non si fatica a scorgere dietro questa concezione della famiglia come istituzione pubblica il giusnaturalismo. La Chiesa cattolica, in particolare, se ne ritiene optima legum interpres e perciò custode ad oltranza, quale si atteggerà nei decenni successivi contro i denunciati deviazionismi della secolarizzazione e della privatizzazione della società naturale. Senza negare l’esistenza di spinte politiche in questo senso, bisogna dire però che quanto alla legislazione si tratta in buona parte di un luogo comune. La privatizzazione, così un po’ sprezzantemente definita, del matrimonio ha portato, invero, a tutelare non un individualismo incurante dei doveri di solidarietà ma, all’opposto, la relazione con l’altro, cioè il rapporto anziché l’atto, anche quando il rapporto nasceva dall’atto. Lo dimostra la preoccupazione dell’ordinamento per le conseguenze della fine della “comunione spirituale e materiale tra i coniugi”, quale che sia l’atto matrimoniale, civile o religioso (rispettivamente art. 1 e 2 l. 898/1970).  D’altro canto, la definizione del matrimonio come comunione – fatta dal legislatore civile, un po’ paradossalmente se si vuole, nella legge sul divorzio - era stata accolta dalla Chiesa solo cinque anni prima, quando il Concilio scrisse della “intima communitas vitae et amoris coniugalis”: non solo il codice civile, quindi, ma neppure il codice di diritto canonico la conteneva.    Dalle ceneri della funzione pubblicistica dell’istituzione, finalizzata primariamente alla generazione della prole, è emersa anche una concezione meno giuridicistica e più “naturale” della filiazione, quale la Chiesa non era stata in grado non si dice di stimolare nella legislazione civile ma anche solo di proporre nel suo magistero. Basti pensare al testo di riferimento dei deputati democristiani all’assemblea costituente, il codice di Camaldoli, secondo cui “la distinzione fra figli legittimi e illegittimi non è una distinzione convenzionale, ma fondata nella natura delle cose”. Si deve anche a queste posizioni di chiusura della confessione dominante se il legislatore statale dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha impiegato altri quarant’anni per affermare solennemente nel novellato art. 315 cod. civ. che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, compresi quelli una volta detti “incestuosi”, che secondo il nuovo art. 251 cod. civ. possono essere riconosciuti alla sola condizione che ciò risponda “all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”... (segue)



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