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NUMERO 5 - 06/03/2019

La legge per l'autonomia differenziata

L’art. 116, terzo comma, Cost. prevede: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,” (diverse da quelle a statuto speciale di cui al primo comma) “con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. Tale disposizione non ha trovato ancora attuazione anche se è in itinere il procedimento avviato da tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che avevano sottoscritto con il Governo Gentiloni, il 28 febbraio 2018, tre “Accordi preliminari in merito all’intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, rivisti insieme al Governo Conte nella XVIII legislatura con la definizione di bozze di intese recanti un sostanziale ampliamento degli ambiti di autonomia differenziata riconosciuti a tali regioni e l’eliminazione del termine di durata decennale e della possibilità di modifica concertata dell’intesa in corso di vigenza, in origine previsti. Tali atti preliminari nella dimensione della “procedura dell’intesa” di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. costituiscono fasi di interlocuzione e concertazione tra Stato e Regioni interessate, sentiti i relativi enti locali, all’insegna del principio di leale collaborazione, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118, primo comma, Cost. ai fini dell’allocazione delle funzioni amministrative. Fermo il dibattito generale in tema di regionalismo differenziato, in questa sede si intende affrontare le questioni connesse al valore ed alla forza della legge che si approva all’esito di tale procedura, ed in particolare la questione se la legge rinforzata di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. sia legge in senso sostanziale o legge di mera approvazione dell’intesa, il che specularmente corrisponde alla questione se l’attribuzione di forme differenziate di autonomia consegua dall’intesa o dalla legge rinforzata. E’ interessante osservare in proposito che nel preambolo dell’accordo preliminare con la Lombardia si configurava il procedimento legislativo di approvazione della legge statale di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” come analogo a quello di cui all’art. 8, terzo comma, Cost., per l’approvazione delle intese tra Stato e confessioni religiose  non cattoliche. Tale inciso è stato rimosso in sede di definizione della bozza di intesa con il Governo Conte nel corso della XVIII legislatura. Prima di dare attuazione all’art. 116, terzo comma, Cost. deve dunque risolversi tale questione, dalla soluzione della quale dipende l’effettività del ruolo del legislatore parlamentare nazionale rispetto alle intese ad esso sottoposte. Data la delicatezza del tema, e per ovvie ragioni di opportunità, le riflessioni che seguono consistono essenzialmente in una rassegna critica di soluzioni, anche procedurali, plausibili rispetto all’obiettivo di dare prima attuazione all’art. 116, terzo comma, Cost. e di provvedervi con strumenti che concilino ragioni delle autonomie e ruolo costituzionale delle Camere nella cornice delle forme di Stato e di governo in vigore… (segue)



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