Log in or Create account

NUMERO 8 - 11/03/2026

Uso della forza, diritto internazionale e rule of law nelle oscillazioni dell’ordine globale

La traiettoria del diritto internazionale moderno coincide con l’affermazione della centralità dello Stato sovrano. Tanto le norme consuetudinarie quanto quelle pattizie disciplinano primariamente relazioni interstatali, confinando gli altri attori a uno spazio ancora incerto, o comunque derivato. Tale configurazione si discosta significativamente dallo ius gentium groziano, inteso come “ius inter gentes” e volto a regolare comunità politiche più estese, non rigidamente ancorate all’autorità statale. È con l’affermarsi dello Stato moderno e la consacrazione del principio di sovranità che il diritto delle genti si è progressivamente cristallizzato in una logica statocentrica. La titolarità dei diritti, l’imputazione degli obblighi e la stessa architettura dell’ordinamento riflettono un sistema che, pur conoscendo alcune aperture riferite a organizzazioni internazionali e – talvolta – a individui, resta prevalentemente un diritto degli Stati e per gli Stati. La fase iniziale del diritto internazionale moderno si sviluppa in un’Europa attraversata da sanguinosi conflitti, dove l’uguaglianza sovrana non preclude il ricorso all’uso della guerra. Il tentativo, all’indomani della Prima guerra mondiale, di arginare l’uso della forza attraverso la Società delle Nazioni si rivela incapace di garantire un effettivo contenimento delle dinamiche di potenza, come lucidamente previsto da Luigi Einaudi. Il fallimento dell’esperimento di sicurezza collettiva apre la strada ad un nuovo conflitto mondiale, mostrando le drammatiche conseguenze del mancato contenimento della forza. È dalle macerie di quello stesso conflitto che nasce l’urgenza di costruire un “meccanismo di controllo sociale dei conflitti”, capace di limitare il ricorso unilaterale alla forza e assicurare l’effettività del principio della soluzione pacifica delle controversie. Tale progetto si concretizza non solo attraverso una più stringente codificazione del divieto di uso della forza ma, come noto, deriva dall’assetto politico scaturito dalla vittoria delle potenze alleate, cui viene riconosciuta una posizione strutturalmente privilegiata nella gestione della sicurezza collettiva, come plasticamente dimostra il diritto di veto riservato ad alcuni Stati nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il divieto dell’uso della forza si afferma dunque come una delle conquiste più significative dell’ordine giuridico post-1945. L’art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite trasforma radicalmente lo ius ad bellum, ponendo fine alla libertà generalizzata degli Stati di ricorrere alla guerra come strumento di soluzione delle controversie e, successivamente, con la Dichiarazione dell’Assemblea ...(segue).



Execution time: 61 ms - Your address is 18.97.14.90
Software Tour Operator