
Per iniziare una discussione sul sistema elettorale occorre, a mio avviso, partire dalla seguente domanda: a cosa serve il sistema elettorale? Due sono le risposte: a fare una maggioranza e un governo; a rappresentare i sentimenti di una collettività. Nelle due risposte ci sono, implicitamente, le due grandi formule elettorali: il maggioritario, che esalta la governabilità; il proporzionale, che valorizza la rappresentatività. Della seconda, ovvero l’eccesso di rappresentatività, l’Italia non ha potuto fare a meno di adottarla a partire dal 1948, cioè fin dalla nascita della democrazia repubblicana, che aveva bisogno di crescere e rafforzarsi anche attraverso la plurima rappresentanza dalle varie forze politiche. Questo processo di rappresentatività si è però esaurito all’inizio degli anni Novanta, complice una continua, snervante e dannosa ricaduta negativa sulla durata dei governi, e quindi sull’incapacità di produrre un indirizzo politico stabile, in grado di programmare un’attività di governo per l’intero mandato di legislatura. E’ possibile fissare il giorno in cui gli italiani hanno fortemente deciso che la governabilità doveva prevalere rispetto alla rappresentatività e, soprattutto, che il loro voto doveva “contare di più”, perché oltre a quello sulla rappresentanza parlamentare ci doveva essere quello a favore dell’investitura del governo. Come ormai da tempo avviene nelle grandi democrazie occidentali. Il giorno è quello del 18 aprile 1993, quando 11 milioni e 662 elettori (su 14 milioni e 573, quindi l’83,30 per cento) votarono a favore del referendum per abrogare significative parti della legge elettorale del Senato, e consentire così che questa potesse trasformarsi, grazie alla normativa di risulta, da una legge sul sistema proporzionale a una che introduce un sistema elettorale a prevalenza maggioritario. Quella domenica di primavera di diciotto anni fa è stata e rimane un evento straordinario. Come partecipazione, come esito e come fatto giuridico. C’è chi vide proprio in quel referendum il veicolo di apparizione del potere costituente al servizio dei diritti e delle libertà pubbliche... (segue)
Il tema dei conflitti in materia di insindacabilità parlamentare e consiliare rappresenta il punto di massima convergenza del binomio conflitti/diritti alla base di un convegno sul ruolo della Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti. È nell’ambito di questi giudizi, definiti non a torto “conflitto dei conflitti”, che infatti emerge in maniera più netta sia il conflitto tra politica e magistratura, sia la necessità di bilanciare interessi costituzionalmente rilevanti e confliggenti quali l’indipendenza e l’autonomia del Parlamento da un lato, l’indipendenza della magistratura e l’obbligo di esercizio dell’azione penale dall’altro... (segue)
Con l’espressione “cammino comunitario”, Paolo Barile, in un noto lavoro a margine della sentenza n. 183/1973, poneva in evidenza l’idea secondo cui, nonostante la profonda evoluzione che già allora aveva caratterizzato la giurisprudenza costituzionale, il percorso da compiere prima di giungere ad una completa definizione dei rapporti tra i due ordinamenti sarebbe stato ancora lungo. In effetti, solo dopo una lunga evoluzione la Corte è giunta ad una certa e definitiva collocazione dell’ordinamento comunitario con riferimento a quello interno. Tuttavia, congiuntamente alle problematiche relative alla sistemazione di tali rapporti, nel corso del suo cammino la Corte costituzionale ha dovuto affrontare un’ulteriore questione... (segue)
In tutti gli ordinamenti, siano essi nazionali o stranieri, e a tutti i livelli, assistiamo ad una crisi profonda del ruolo delle assemblee elettive, accentuata dalla presenza di esecutivi sempre più forti. A livello locale, i Consigli comunali si trovano in una posizione di completa subordinazione di fronte al Sindaco, titolare di amplissimi poteri e grande prestigio sociale: “chiunque parli ai nostri giorni con un Consigliere comunale, per grande che sia la città di riferimento e quale che sia la collocazione tra i banchi della maggioranza o dell’opposizione, si imbatte in sconsolate valutazioni circa la marginalità del proprio ruolo... (segue)
Alla fine è andato tutto come previsto: sarà François Hollande il candidato della sinistra socialista per le presidenziali francesi del 22 aprile e 6 maggio 2012. Con circa il 57% dei consensi domenica 16 ottobre Hollande ha sconfitto Martin Aubry nel secondo turno (di ballottaggio)... (segue)
Il 16 e il 17 ottobre 2011 gli elettori molisani sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per l’elezione del presidente della regione.
Il risultato elettorale è stato in bilico sino all’ultimo e si è dovuta attendere la conclusione dello scrutinio per stabilire con certezza la vittoria del Presidente uscente Michele Iorio... (segue)
Il ruolo della Corte costituzionale va riguardato sotto un duplice piano: verso i giudici sovranazionali e verso i giudici interni. E sotto il particolare profilo –qui proposto- della tutela dei diritti. Io credo che la Corte costituzionale possa conservare un ruolo centrale come giudice dei diritti se assume un dato fondamentale: il livello non più solo nazionale del riconoscimento e della conseguente tutela delle posizioni soggettive. Nel dialogo tra tutti i giudici, imposto da questa sorta di tutela multilivello, come si dirà, bisogna prestare attenzione, assumere come elemento unificante e ordinante, le tutele dei diritti anzi che i giudici. Nel contesto europeo esistono, infatti, come credo sia chiaro ormai a tutti, almeno tre livelli di tutela dei diritti fondamentali. Storicamente, la Corte costituzionale... (segue)
L’Agenda Digitale Europea mira alla costruzione, entro il 2020, di una società che fruisce dei servizi del mercato unico digitale, nel quale l’utilizzo delle nuove tecnologie è strumento essenziale delle libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini e delle imprese, in un ambiente che promuove la competitività economica dei Paesi dell’Unione nel mercato globale e dove, all’interno dei confini europei, il mercato del lavoro è caratterizzato dalla cd. flexsecurity, non trascurando le esigenze di sostenibilità dello sviluppo. L’invecchiamento strutturale della popolazione europea è certamente considerato un problema da affrontare per le pesanti conseguenze che determina sul bilancio europeo... (segue)
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia ha proposto alla Corte Europea di giustizia domanda di pronuncia pregiudiziale ex articolo 267 del TFUE, nell’ambito di una controversia insorta tra la Regione Puglia e due aziende di settore (Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl e l’Eolica di Altamura Srl) ed avente ad oggetto il diniego di autorizzazione alla installazione di aereogeneratori (non finalizzati all’autoconsumo) su taluni suoli inclusi nel perimetro del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, area protetta classificata sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale appartenente alla rete ecologica europea Natura 20001. Il predetto diniego veniva motivato dalla Regione Puglia con... (segue)