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Numero 25 - 28 dicembre 2011 NORMATIVA [10]    GIURISPRUDENZA [27]    DOCUMENTAZIONE [8]

Che fine farà il federalismo fiscale?

Dopo il decreto-legge “salva-Italia” il regime politico, che agisce dietro il velo del governo tecnico, attende adesso la fase delle riforme. Ma la vera posta in giuoco non sono le riforme per lo sviluppo, le liberalizzazioni, oppure la nuova disciplina del mercato del lavoro che già tanto ha fatto discutere. Tanto più che le decisioni di politica economica scontano sempre una certa distanza temporale tra l’effetto annuncio e gli esiti concreti; questi ultimi, poi, raramente coincidono con gli obiettivi prefissati.
A ben vedere, il punto di svolta sarà rappresentato dalle riforme propriamente politiche, quelle riforme cioè effettivamente capaci di rimodellare l’attuale assetto istituzionale in senso coerente sia con le esigenze dei soggetti politici già presenti sulla scena, sia con le aspettative di novità che emergono nell’opinione pubblica. Si tratta, come è chiaro, di istanze che non sarà facile comporre a unità: alcune vanno inevitabilmente nel senso della stabilità e, comunque, nella difesa delle posizioni già raggiunte; altre si muovono alla ricerca di nuovi equilibri. Le parole d’ordine sono comuni e altisonanti: soprattutto, si parla di responsabilità, di trasparenza e di correttezza nella gestione della cosa pubblica. Ma per attuare questi obiettivi si possono seguire strade ben diverse, a seconda che prevalga la tesi del consolidamento del bipolarismo maggioritario – che si è fatto largo negli ultimi due decenni – oppure che si avvii una terza fase della storia repubblicana.
In breve, la maggioranza e il governo che sono sorti dalle ceneri della scelta bipolare offerta in sede elettorale, potranno proseguire nel loro percorso a due condizioni: che le condizioni economico-finanziarie del Paese, soprattutto nel giudizio dei mercati globalizzati, siano avviate ad un qualche miglioramento; e che si trovi una linea sufficientemente condivisa sulle riforme delle principali normative inerenti all’assetto politico-istituzionale (in specie dei regolamenti parlamentari, della seconda parte della Costituzione, e del sistema elettorale). In assenza di una positiva prospettiva circa l’inveramento di queste due condizioni, le forze politiche che sostengono l’attuale esecutivo non avranno interesse a sopportare ulteriormente il cilicio dei sacrifici imposti all’elettorato di riferimento.
In questo quadro, quale ruolo dovrebbe spettare al governo? Non certo quello di presentarsi come avanguardia della maggioranza, giacché ogni obiettivo che venisse determinato in assoluta autonomia si tradurrebbe in un possibile – se non probabile – elemento di frizione tra i partiti di maggioranza, finendo così per accentuare, più o meno irreversibilmente, le difficoltà di contesto. Diversamente, e più accortamente, il governo dovrebbe muoversi come una sorta di direttore d’orchestra, cui spetti esaltare i punti di intesa e far emergere l’armonia dell’insieme.
Tuttavia, è inevitabile che in questa opera di laboriosa tessitura molti e gravi problemi si affacceranno presto alla ribalta. Il tema della riforma elettorale, ad esempio, sarà uno dei primi all’ordine del giorno, sia che la Corte costituzionale si pronunci nel senso di ammettere i referendum elettorali, sia che le richieste referendarie siano dichiarate inammissibili. Ma vi è soprattutto un convitato di pietra che potrebbe presentare un conto assai salato per chi non intenda affrontare con avvedutezza il problema delle “pietanze” sempre più scarse che sono presenti sulla tavola della Repubblica: il federalismo fiscale. Esso incrocia in modo decisivo entrambe le questioni sopra accennate, cioè sia il tema della finanza pubblica che quello delle riforme istituzionali. Sul primo versante, in particolare, è noto che il federalismo fiscale, proprio per come è stato impostato dalla legge n. 42 del 2009... (segue)

Silenzio-assenso e dovere dell'amministrazione di svolgere l'istruttoria: spunti di riflessione offerti da una fattispecie in tema di sanatoria di opere edilizie abusive

La decisione annotata costituisce l’occasione per tornare su un tema classico del diritto amministrativo, il silenzio-assenso della p.A., la cui disciplina è stata profondamente “rivisitata”, a seguito delle riforme operate dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005. Tali testi normativi, come è noto, modificando le disposizioni relative al termine di conclusione del procedimento e all’ambito di applicazione del silenzio-assenso, hanno, da un lato, previsto la possibilità di impugnare il comportamento omissivo della p.A. protrattosi oltre il termine conclusivo senza necessità di previa diffida; dall’altro, generalizzato l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso, in tutti i casi in cui la p.A. non emani, entro il termine stabilito, un provvedimento espresso... (segue)

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Il principio di precauzione e il suo ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse

I principi di prevenzione e precauzione, cui, ai sensi dell’art. 191 TFU, deve informarsi la politica dell’Unione europea in materia ambientale, rinviano ad una coppia di concetti, fondamentale nel pensiero sociologico contemporaneo: il pericolo e il rischio.
Sia il rischio che il pericolo, spiega Niklas Luhmann, presuppongono un’incertezza in riferimento a dei danni futuri. “Ci sono allora due possibilità: o l’eventuale danno viene visto come conseguenza della decisione, cioè viene attribuito ad essa, e parliamo allora di rischio, per la precisione di rischio della decisione; oppure si pensa che l’eventuale danno sia dovuto... (segue)

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Eremita a Parigi: la giustizia amministrativa francese vista da un magistrato italiano

Quali sono le “impressioni di viaggio” di un magistrato amministrativo italiano che, partecipando ad un programma di scambio comunitario, sia stato chiamato a confrontarsi con il sistema di giustizia amministrativa francese?
A questo proposito, ci sarebbero sicuramente molte cose da dire e bisognerebbe approfondire, in termini reali, le convergenze e divergenze sussistenti tra i due ordinamenti; lo spirito della presente nota (che costituisce solamente un primo commento “ caldo” di temi di ricerca suscettibili di più meditato approfondimento), permette però di concentrarsi su una singola problematica che, ad avviso di chi scrive, si presenta fortemente emblematica del diverso... (segue)

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Autorità procedente e autorità competente in materia di Vas: la Corte di Giustizia riapre il dibattito

Nei primi commenti alla recente sentenza della Corte di Giustizia, Quarta Sezione, del 20 ottobre 2011 (procedimento n. C-474/10) si è giustamente osservato che la decisione della Corte Europea impone di riaprire il dibattito sulla legittimità della coincidenza tra autorità procedente e autorità competente in materia di VAS, che sembrava pressoché chiuso a seguito di alcune recenti decisioni del giudice amministrativo.
Rammentiamo che la Court of Appeal in Northern Ireland aveva sottoposto alla Corte di Giustizia, per quanto qui rileva, le seguenti questioni pregiudiziali... (segue)

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  • L’ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni

    Obiettivo della ricerca è quello di precisare, in riferimento ai beni ambientali e culturali, la disciplina della categoria dei “beni comuni”, individuata dalla Commissione Rodotà, tenendo presente l’attuale, gravissima crisi economica ed ambientale. L’autore sostiene, che, per quanto riguarda soprattutto l’ambiente, e cioè i beni ambientali, paesaggistici ed artistici e storici, occorre passare dal principio antropocentrico, il quale, nell’ambito della concezione individualistica e borghese, pone sopra ogni cosa il diritto di proprietà privata, a quello ecocentrico, che pone in evidenza, non il possesso ed il consumo dei beni, ma il considerare uomini e cose come parti di un tutto: l’uomo è parte della comunità umana, ma anche della comunità biotica. Ciò vuol dire che la natura (e lo stesso discorso vale per i beni culturali) appartiene all’uomo... (segue)
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  • La giurisdizione sui diritti tra Corte costituzionale e giudice comune

    La tensione tra i modelli di giurisdizione di diritto oggettivo e, rispettivamente, di diritto soggettivo, è forse uno dei tratti più salienti del rapporto tra giustizia costituzionale e giurisdizione comune, così come individuato dal Costituente italiano ed evolutosi fino ai nostri giorni. La linea che divide lo spazio della normatività astratta da quello della applicazione concreta,  caratteristica della dogmatica tradizionale,  è anche quella prescelta dalla Costituzione repubblicana - almeno in prima battuta e salve le considerazioni che si faranno di seguito – per fare del giudizio di costituzionalità un momento funzionalmente differenziato ed eterogeneo rispetto a quello della giurisdizione comune... (segue)
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  • Il percorso giuridico per la creazione di una comunità sostenibile

    La promozione di nuove forme di associazionismo preordinate alla costituzione di “comunità” attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali e la partecipazione degli stakeholders locali rappresenta un tema oggi di primaria importanza... (segue)
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