
Se vi è un ambito in cui l’ordinamento europeo ha radicalmente inciso sul modo di essere e di operare dell’ordinamento nazionale, è quello della politica di concorrenza. Già ad uno sguardo sommario, limitato al solo dato positivo, appare evidente come – mai come in questo caso – il modello europeo sia stato un punto di riferimento centrale e dominante: di più, un “formante” capace di innescare un processo di armonizzazione “spontanea” o dal basso, non indotta cioè (se non limitatamente) dal legislatore di Bruxelles e che ha condotto, in breve, ad una quasi completa conformazione dell’antitrust nazionale al paradigma europeo, sul piano (a) sostanziale, (b) procedimentale e (c) degli stessi apparati istituzionali. In termini di diritto sostanziale, l’omogeneizzazione è pressoché totale. Com’è noto, le disposizioni-chiave della disciplina UE in materia di intese restrittive (art.101 TFUE), abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE) e controllo delle concentrazioni (ex Regolamento n. 139/2004) sono riprodotte alla lettera dalla fonte interna (rispettivamente: artt. 2 e 4; art. 3; ed artt. 5-6 della legge n. 287/90). Sul piano applicativo, poi, la coincidenza di impostazione ed esiti è ulteriormente garantita, potremmo dire “blindata”, dalla clausola di “interpretazione conforme” enunciata dall’art. 1, co. 4, della legge n. 287/90: norma che, introducendo una sorta di rinvio mobile agli orientamenti europei, vale ad escludere in radice la possibilità di esiti divergenti in sede di enforcement. In sostanza, quindi, l’autorità (e il giudice) nazionale laddove non dia direttamente applicazione alle disposizioni del Trattato FUE (e del diritto derivato) – agendo quindi, specie in esito al Regolamento n. 1/2003, in veste di organo decentrato di esecuzione dei precetti UE – opera comunque, e decide, sulla base di precetti nazionali che sono uniformi, negli enunciati e (tendenzialmente) negli effetti, rispetto alla disciplina sovranazionale. Si consideri che il fenomeno ha spettro ampio, sostanzialmente esteso all’intera Unione. In pratica può dirsi che, con qualche eccezione, la totalità degli Stati membri si è dotata col tempo di normative interne che ricalcano quella europea (significativo è il caso del Regno Unito che, pur avendo una consolidata tradizione antitrust, ha comunque modificato il regime interno e, con il Competition Act del 1998, ha introdotto disposizioni che fedelmente riflettono quelle dell’UE)... (segue)