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Numero 7 - 04 aprile 2012 NORMATIVA [29]    GIURISPRUDENZA [40]    DOCUMENTAZIONE [8]

La dimensione europea delle politiche agricole

L’avvio di una riflessione sulla dimensione europea delle politiche agricole, pur nella consapevolezza della diversità dei significati da attribuire agli aggettivi comunitario ed europeo, soffre della difficoltà determinata dall’osservazione secondo la quale, forse più ancora di quanto non si possa dire per la disciplina della concorrenza, le politiche agricole, dopo il Trattato di Roma, non hanno avuto altra dimensione, se non quella europea; sicché forte è il rischio di venir sopraffatti dal timore della ridondanza di qualsiasi tentativo teso a fornire argomenti idonei a giustificare la rilevanza della influenza, invero mai posta in discussione, che le regole elaborate in sede comune in materia di agricoltura hanno esercitato ed esercitano negli ordinamenti interni e nei territori dei singoli paesi membri. E’ a tutti noto, infatti, che già nella versione originale del Trattato di Roma, la instaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura fosse ritenuta necessaria per il perseguimento degli obbiettivi che l’art. 2 assegnava alla Comunità, e che il processo di implementazione di una politica agricola comune fu sviluppato in tempi sufficientemente rapidi. D’altro canto, considerate le peculiarità e le ineliminabili condizioni di intrinseca debolezza del settore primario, la scelta, nient’affatto scontata, di sottoporre alle regole del mercato comune l’agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli veniva resa possibile soltanto grazie alla previsione secondo la quale “il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall’instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri” (art. 38, co. 4), della quale il Trattato non mancava di individuare (art. 39), in maniera analitica, le finalità, in un elenco che comprende l’incremento della produttività, attraverso lo sviluppo del progresso tecnico e l’impiego migliore dei fattori della produzione; l’assicurazione di un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie al miglioramento del reddito degli agricoltori; la stabilizzazione dei mercati; la sicurezza degli approvvigionamenti; l’assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori. E alla quale, in definitiva, veniva delegato il funzionamento del mercato interno, così come si desume dall’art. 38, co. 2, ai sensi del quale le norme previste per l’instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli “salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 (ora 44) inclusi”... (segue)

La parabola discendente di uno Stato. Cronaca della difficile crisi politica belga.

Il Belgio rappresenta una realtà statuale il cui assetto suscita interrogativi crescenti. Un conflitto sempre più serrato tra fiamminghi e valloni ha, come noto, generato una crisi di governo protrattasi per quasi due anni, con ripercussioni di tutto rilievo sulla stessa... (segue)

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La partecipazione all’attività legislativa e amministrativa della regione Toscana.

Analogamente ad altri contesti regionali, nell’esperienza toscana è stata data fin dalla nascita della Regione, almeno sulla carta, ampia rilevanza agli istituti di democrazia partecipativa, sebbene gli esiti non siano stati soddisfacenti. Ciononostante, nello Statuto del nuovo millennio è rinnovata l’attenzione per questi istituti... (segue)

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Quando il nome patronimico diventa un “fatto di gratitudine”: il TAR Liguria e il cambiamento di cognome.

A dispetto del pressoché totale “silenzio mediatico” che essa ha avuto, la decisione del TAR Liguria (n. 57 del 2012), che qui si annota, potrebbe costituire un leading case in punto di “trasmissione del nome patronimico” tra individui maggiori di età. All’origine del contenzioso vi era stata l’istanza, presentata al Prefetto, da parte di una donna già laureata, di aggiunta, al proprio cognome... (segue)

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Sull’apparente irrilevanza della tecnica nella giurisprudenza costituzionale più recente.

A ormai dieci anni dalla revisione del Titolo V della Costituzione è possibile tracciare un primo bilancio e valutarne la reale portata innovativa. Anche relativamente alla questione specifica del governo della regolazione tecnica fra Stato e regioni... (segue)

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  • Note in tema di 'Fiscal compact'

    Lo scorso 2 marzo, 25 dei 27 Stati membri dell’Unione hanno aderito al “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria”, più noto come “Fiscal Compact”, destinato a entrare in vigore a partire dal 2013. L’accordo reca, in particolare, all’art. 3, il “Patto di bilancio”, per l’appunto il “Fiscal Pact”, che vincola gli Stati aderenti all’adozione di discipline e politiche di bilancio più stringenti, elemento ritenuto fondamentale per assicurare la sana gestione e la solidità di lungo periodo delle finanze pubbliche degli Stati membri....(segue)
     
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