
Ormai 20 anni fa, in un sistema comunitario ancora a 12 Stati, senza moneta unica e con l’Unione europea in fase di costituzione, pur in mancanza di un appiglio esplicito nella Costituzione italiana sulla primautè, Alberto Predieri già riteneva che una parte molto ampia delle nostre fonti del diritto, stimato all’incirca al 70%, fosse comunque vincolato agli atti di discendenza europea(Predieri, Una legge comunitaria nello stato prefederativo, Prefazione a Morisi, L’attuazione delle direttive CE, Milano, 1992, XIV ss.). E’ allora mai possibile ragionare oggi di fonti del diritto senza un approccio a dimensione europea? Domanda inutile, essendo scontata la risposta. Il diritto dell’Unione Europea ha comportato effetti dirompenti sull’ordinamento italiano, dando vita a tutta una serie impressionante di modifiche tacite alla Costituzione: alla cittadinanza italiana si è affiancata la cittadinanza comunitaria; i diritti civili vanno letti alla luce di quelli comunitari, elencati nella Carta di Nizza; le libertà economiche sono state profondamente influenzate dai principi comunitari, tanto che alcune norme costituzionali sono ormai del tutto inoperative (si pensi all’art. 43 Cost. sui monopoli e sulle nazionalizzazioni); il sistema della banca centrale europea e soprattutto la creazione dell’euro quale moneta unica hanno di molto inciso sulle prerogative della Banca d’Italia e, più in generale, sui poteri di gestione dell’economia nazionale; le giurisdizioni nazionali sono vincolate dal rispetto delle... (segue)
Testo della riforma costituzionale approvato dalla 1a Commissione del Senato (con Costituzione vigente a fronte)