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di Maria Alessandra Sandulli
Natura ed effetti dei pareri dell'AVCP
Per comprendere la natura e le finalità dell’attività consultiva dell’AVCP è opportuno richiamarne molto sinteticamente l’origine. L’AVCP, anzi, all’epoca, l’AVLLPP, nasce com’è noto, (con la legge n. 109 del 1994, meglio conosciuta come legge quadro sui lavori pubblici o legge Merloni) in un momento storico particolare, nel 1994 – in piena Tangentopoli (il primo arresto, notoriamente, fu quello di Mario Chiesa nel 1992) – periodo in cui c’era la convinzione collettiva di dover riportare tutto al momento (patologico) penale (il cosiddetto “panpenalismo”): tutto doveva essere in qualche modo inchiodato, “inchiavardato”, eliminando ogni ambito di discrezionalità. La legge Merloni, nella prima formulazione – poi parzialmente attenuata nelle varie riforme – è difatti una legge che dimostra l’ansia di ridurre gli spazi di discrezionalità, di ricondurre ogni decisione al momento vincolato, di predeterminare in modo rigoroso tutto l’iter di affidamento dei lavori pubblici e di scelta dei contraenti. L’Autorità di vigilanza nasce proprio in questo clima, giustamente definito “plumbeo”, in cui il momento patologico assume quasi un ruolo fisiologico, denotando quella che è stata da più parti definita una vera e propria epidemia endemica del sistema. Ne conseguì inevitabilmente un’impostazione repressiva, nell’ambito della quale l’Autorità assumeva la veste di occhiuto controllore, nella convinzione (in parte illuministica e in parte dettata da mera ingenuità) che l’introduzione di un ulteriore controllore, di un altro “gendarme”, potesse in qualche modo risolvere la situazione, sovrapponendosi alle forme di controllo già esistenti, essenzialmente incentrate sulla risposta penale e del giudice contabile (nelle forme del giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale). Si trattava però di una costruzione sostanzialmente ingenua, poiché è massima d’esperienza che l’aggiunta di un ulteriore controllore a quelli già esistenti non risolve il problema, ma anzi lo complica, rendendo più difficile individuare le esatte competenze e responsabilità. In sostanza, svanisce la possibilità di un’imputazione di responsabilità specifica nel momento del controllo... (segue)
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