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NUMERO 5 - 11/03/2009

 Il processo amministrativo superaccelerato e i nuovi contratti ricorso-resistenti

Le nuove disposizioni sulla “superaccelerazione” del processo amministrativo dettate dall’art. 20 co. 8 e 8-bis del dl. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella l. n. 2 del 29 gennaio 2009, per i ricorsi avverso gli atti relativi agli investimenti pubblici e di pubblica utilità “adottati ai sensi” dello stesso articolo costituiscono uno dei peggiori esempi di cattiva qualità della regolazione e di ingiustificata violazione dei principi costituzionali e comunitari a tutela di una garanzia piena ed effettiva delle posizioni giuridiche soggettive lese dagli atti e comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti comunque tenuti a rispettarne le medesime regole di azione.
In un sistema di giustizia amministrativa che già prevede un rito speciale abbreviato per le materie di maggiore interesse economico e in particolare per la realizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di pubblica utilità, tale da garantire, in un quadro di giusta collaborazione tra giudici e avvocati, la soluzione in tempi estremamente rapidi delle controversie (spesso in meno di due anni si definiscono i due gradi di giudizio e comunque in pochissimi mesi si può chiudere il giudizio di merito di primo grado), assicurando al tempo stesso un equo contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso il concorso di strumenti come la tutela cautelare provvisoria, la decisione in forma semplificata, la fissazione immediata dell’udienza di merito e il maggior rigore imposto per la concessione delle misure cautelari soprassessorie (in relazione ad un bilanciamento particolarmente attento dell’interesse del ricorrente con quelli delle altre parti interessate e in particolare con l’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera o del servizio), appare assai difficile comprendere le ragioni per introdurre un nuovo rito superaccelerato, che sembra pertanto ispirato all’unico e neanche troppo celato obiettivo di scoraggiare ogni forma di azione giurisdizionale. 

(segue)



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